T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1369 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 15 giugno 2010 il ricorrente i in epigrafe, ha richiesto ex art. 37 l. 1034/71, l’ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2179/06 del giudice di pace di Ischia, con cui il Comune di Casamicciola Terme era stato condannato al pagamento in suo favore, in qualità di procuratore antistatario,della somma di euro 900,00, oltre i.v.a e c.p.a., deducendo che era rimasta senza esito la notifica per ben tre volte dell’atto di precetto nonché della diffida e messa in mora, inviata ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 R.D. 642/1907.

L’Amministrazione resistente non si è costituita.

Ciò posto il ricorso è fondato, e va accolto.

Osserva la Sezione che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli articoli 90 e 91 R.D. 642\1907 nonché degli artt. 112 e 114 del codice del processo amministrativo, entrato in vigore nelle more del giudizio, per l’accoglimento del ricorso, in quanto, in particolare, le sentenza medesima risulta coperta da giudicato, come risulta dall’attestazione della competente cancelleria.

Il ricorrente ha provveduto a notificare al Comune resistente formale atto di diffida e messa in mora, assegnando trenta giorni per l’adempimento, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14 comma 1 del D.L. n. 669 del 1996 come modificato dall’articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (termine dilatorio da considerarsi come condizione anche dell’azione di ottemperanza atteso che quest’ultima ha come obiettivo, in modo analogo all’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse, l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice; cosi T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 01 luglio 2010, n. 1416; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16434; Tar Salerno, Sez. I 23/2009, ma vedi anche la giurisprudenza prevalente, ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25; T.A.R. Campania Salerno, sezione II, 21 dicembre 2005, n. 2956 e T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 12 giugno 2003, n. 3302) ma l’Amministrazione è rimasta inerte.

Ed invero il Comune di Casamicciola non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’adempimento dell’obbligazione (cfr, in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12353 del 2001).

Con l’atto di diffida parte ricorrente ha in particolare richiesto, oltre al pagamento delle somme liquidate in sentenza, anche il pagamento delle spese di lite successive.

Tali spese sono dovute in quanto attinenti ai diritti di esame, alle spese di registrazione sentenza, all’apposizione della formula esecutiva, ai diritti di esame, ai diritti di redazione atto di diffida, alla spese di notifica titolo esecutivo e atto di diffida e non alle spese di precetto. Infatti nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore(così T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).

L’Amministrazione provvederà alla corresponsione della somme derivanti dal giudicato, con i relativi interessi fino al soddisfo, nonché delle somme di cui ai diritti e spese successive, indicate nell’atto di diffida, da ritenersi congrue, nel termine di sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale Controllo atti della Corte dei Conti della Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente, su istanza di parte ricorrente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune intimato e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille). Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

Le spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico dell’inadempiente Amministrazione e vanno liquidate nell’importo indicato in dispositivo, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto.
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe, dichiarando l’obbligo del Comune di Casamicciola Terme di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alle sentenze in epigrafe indicate.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale Controllo atti della Corte dei Conti della Campania (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio), che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

Condanna il Comune di Casamicciola Terme al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento), oltre il rimborso, in favore del ricorrente, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto.

Liquida nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille), a carico dell’amministrazione intimata, il compenso che dovrà corrispondersi al commissario ad acta per il caso in cui, ove l’Amministrazione non ottemperi, si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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