T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1363 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

1. Con atto notificato all’ufficio del genio civile presso l’avvocatura dello Stato di Napoli in data 27 novembre 2008, il C.N.P. ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale l’intimata amministrazione aveva ritenuto che i lavori oggetto del verbale del 28 agosto 2008 della Polizia Municipale (genericamente indicati come lavori di "manutenzione straordinaria e tettoia di 100 mq. oltre ricostruzione scala") fossero stati eseguiti senza il prescritto deposito del progetto ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 9/83 e pertanto aveva ordinato la sospensione immediata dei lavori ed il deposito del progetto esecutivo.

Il Circolo ricorrente, nel rappresentare di usufruire di un’area demaniale marittima di circa 12.000 mq. (sulla base di apposite concessioni rinnovate via via nel tempo dall’Autorità Portuale di Napoli, nonché di contratto di locazione con il Comune di Napoli in relazione al suolo di proprietà di quest’ultimo), evidenziava che i beni indicati nel provvedimento impugnato sarebbero ricompresi da oltre cinquant’anni nell’ambito dei suddetti atti (di concessione e di locazione) e che comunque, per la loro natura e tipologia, non necessiterebbero affatto di progetti strutturali.

Deduceva quindi l’illegittimità dell’impugnata ordinanza con quattro distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, chiedendone l’annullamento.

Depositava, a sostegno del ricorso, documentazione e perizia giurata.

2. In data 27 maggio 2009, si costituiva in giudizio la Regione Campania, depositando fascicolo contenente memoria di costituzione e documenti, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva la reiezione, in quanto l’intervento eseguito richiederebbe il deposito in sanatoria del progetto esecutivo.

3. In data 19 gennaio 2011, il ricorrente depositava memoria difensiva e sentenza del Tribunale Penale di Napoli n. 6377/2010, ribadendo che nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dall’ufficio del genio civile nell’impugnato provvedimento, si tratterebbe di opere tutte preesistenti, interessate da meri interventi di manutenzione ordinaria, in quanto tali del tutto esonerate dall’obbligo di collaudo e deposito dei relativi progetti esecutivi (come in sostanza accertato dal Tribunale Penale di Napoli con la sentenza in questione).

4. Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2011, il ricorso veniva introitato in decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, il Collegio deve rilevare che sussiste un nullità della notifica del ricorso, che è stata tuttavia sanata dalla costituzione in giudizio della Regione Campania.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato infatti notificato all’ufficio del Genio Civile, presso l’avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.

Tuttavia, non esiste alcun collegamento tra l’organo evocato in giudizio (ufficio del genio civile) e quello destinatario della notifica (avvocatura dello stato), in quanto gli uffici del genio civile a competenza generale sono stati trasferiti dallo Stato alle Regioni con l’art. 12 del Decreto Legislativo 15/1/1972, n. 8.

Essi, non possono, pertanto, essere più considerarti come organi periferici dell’amministrazione dello Stato (in particolare, del Ministero dei lavori pubblici, come era in passato, prima del trasferimento attuato dal citato D.Lgs.), ma come organi delle Regioni.

La notificazione di ricorsi giurisdizionali riguardanti atti emessi dagli uffici del genio civile non deve quindi essere effettuata presso l’avvocatura dello Stato (domiciliataria ex lege delle amministrazioni dello Stato), ma presso la sede della Regione cui tali uffici afferiscono.

Nella specie, quindi, il ricorrente, pur avendo esattamente individuato nell’organo che ha emanato l’atto impugnato il soggetto da evocare in giudizio, ha tuttavia errato nell’effettuare la notificazione, che avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede della Regione Campania.

Ciò avrebbe determinato l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica, che tuttavia non può essere dichiarata, in quanto la Regione Campania si è comunque costituita in giudizio, così sanando la rilevata nullità.

Infatti, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, poiché lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa, a norma del combinato disposto degli artt. 156, comma 3°, e 164, comma 3°, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. III, 1 giugno 2004, n. 10495; Cass., sez. III, 7 aprile 2009, n. 8377; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 6 maggio 2009, n. 4743).

2. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Deve infatti essere condivisa la seconda censura, con la quale si contesta la carenza di presupposti del provvedimento impugnato, per essere stato emesso in relazione ad opere non richiedenti, per la loro natura amovibile e precaria, progetti strutturali.

A tal fine, si deve osservare che, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 1086/1971, sono sottoposte alla preventiva approvazione di un progetto esecutivo le opere in conglomerato cementizio o a struttura metallica, che assolvono ad una funzione statica.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.R. n. 9/1983, l’obbligo è stato ampliato, ai fini della prevenzione del rischio sismico (in attuazione di quanto previsto dall’art. 13 L. n. 64/1974 e dall’art. 20 L. n. 741/1981), a tutti i lavori consistenti in "costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni".

Dal combinato disposto delle disposizioni in esame si evince che, ai fini della configurazione dell’obbligo di deposito del progetto esecutivo, è necessario che si tratti di opere in cemento armato o a struttura metallica, o comunque di opere che possano costituire pericolo, in caso di eventi sismici, per l’incolumità pubblica o privata (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3253; Cassazione penale, sez. III, 08 luglio 1999, n. 2530).

Nella fattispecie in esame, le opere in questione chiaramente non posseggono i suindicati caratteri.

Dal verbale del 28 agosto 2008 della Polizia Municipale, richiamato nel provvedimento impugnato, risulta infatti che si tratta delle seguenti opere:

1) un piccolo locale di circa 5 mq. adibito a ripostiglio costituito da copertura in policarbonato e chiusura frontale in alluminio e vetri; 2) demolizione di una preesistente scala di collegamento tra gli spogliatoi e la sottostante banchina e ricostruzione della stessa con elementi in ferro e pedate in pietra intervallata da basamento in muratura; 3) sostituzione degli elementi costitutivi di preesistente tettoia di circa 100 mq. con profilati in legno a sostegno di copertura in policarbonato e sovrastante incannicciata; 4) ulteriori strutture di non recente installazione, costituite da tendostruttura di circa 80 mq. e due tettoie in legno di circa 30 mq. ciascuna.

Come appare evidente dalla stessa descrizione contenuta nel verbale degli agenti di Polizia Municipale richiamato nell’impugnato provvedimento, nessuna delle opere in questione risulta realizzata in cemento armato o a struttura metallica o sembra possa ragionevolmente costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Si tratta di opere (in gran parte esistenti da tempo, come accertato in sede penale) di carattere precario e di facile rimozione, strettamente connesse all’attività sociale del Circolo ricorrente, e quindi non sottoposte all’obbligo del deposito del progetto esecutivo.

3. In conclusione, il provvedimento impugnato dev’essere annullato.

4. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata ordinanza di sospensione lavori.

Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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