T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1360 Procedimento e provvedimento disciplinari sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

;
Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in data 2 settembre 2000 e depositato il successivo giorno 19, il signor N.R. ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero dell’Interno ed il Capo della Polizia, Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, avverso i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

Il ricorrente rappresentava, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

– che, con nota n. 242866.2.8/19/99 del 19 maggio 1999, il Dirigente Superiore del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Napoli gli aveva contestato la violazione dell’articolo 4, comma 9, del D.P.R. n. 737/81, per il seguente comportamento: "il giorno 4 maggio 1999, comandato di servizio in qualità di teste presso la Pretura Circondariale di Napoli, non si presentava e solamente alle ore 12,15 telefonicamente comunicava all’ufficio di essere ammalato";

– che, entro il previsto termine, egli aveva presentato le proprie giustificazioni, nelle quali aveva evidenziato che durante la notte del 4 maggio era stato colto da un improvviso malore che lo aveva costretto a recarsi nel primo mattino, accompagnato dalla madre, dalla propria abitazione (sita in Benevento) all’Ufficio Sanitario Provinciale presso la Questura di Avellino; che, sottoposto a visita medica, gli era stato diagnosticato il riacutizzarsi di una pregressa gastroduodenite, con diagnosi di giorni 7; che, per la stanchezza e per i forti dolori, aveva potuto avvertire telefonicamente solo alle ore 12,15 il proprio ufficio della impossibilità a recarsi quale teste presso la Pretura di Napoli; che, in ogni caso, non si era verificato alcun disservizio per effetto della sua assenza in quanto, come da informazioni assunte tempestivamente dal collega Albachiara Attilio, il processo nel quale avrebbe dovuto deporre come teste era stato rinviato d’ufficio e non si era nemmeno proceduto all’appello dei testi presenti; che, pertanto, confidava nell’archiviazione del procedimento disciplinare;

– che, invece, con provvedimento del 4 giugno 1999, il Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Napoli, ritenuto che "il comportamento tenuto dal dipendente concreta la mancanza disciplinare prevista dall’art. 4, n. 18, D.P.R. n. 737/81", gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio e degli assegni di carattere fisso e continuativi per la mancanza di cui alla seguente motivazione: "comandato in qualità di teste presso la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli non si presentava in servizio e comunicava soltanto successivamente di essere ammalato. In tal modo teneva un comportamento gravemente scorretto";

– che egli aveva proposto ricorso gerarchico al Capo della Polizia avverso la sanzione inflittagli, evidenziandone l’illegittimità per l’attribuzione di una mancanza disciplinare del tutto diversa da quella inizialmente contenuta nella contestazione di addebito, nonché per la mancata considerazione delle giustificazioni addotte;

– che, tuttavia, il ricorso gerarchico era stato immotivatamente respinto con l’impugnato provvedimento del 24 maggio 2000.

Tanto premesso, il ricorrente deduceva l’illegittimità del suddetto provvedimento del Capo della Polizia (nonché del sottostante provvedimento del 4 giugno 1999 di irrogazione della sanzione disciplinare) con due distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: con il primo motivo, rilevava che con l’impugnato provvedimento del 4 giugno 1999 gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria per una mancanza del tutto diversa rispetto a quella originariamente contestatagli, con conseguente violazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 737/81, i quali richiedono la previa contestazione degli addebiti, sia per i fatti che per le relative trasgressioni; con il secondo motivo, deduceva che l’amministrazione avrebbe completamente ignorato le giustificazioni addotte circa il proprio stato di salute (debitamente documentate da certificazione medica), per cui sarebbe evidente il vizio di difetto di motivazione.

2. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio con controricorso di forma, contestando genericamente la fondatezza del ricorso. Successivamente depositava fascicolo contenente relazione amministrativa e documenti.

3. Con ordinanza n. 4410 del 4 ottobre 2000, questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare.

4. In data 14 ottobre 2010, il ricorrente presentava istanza di prelievo a firma congiunta, così rappresentando la permanenza del proprio interesse alla decisione del ricorso. Successivamente, depositava memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

5. Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2011, il ricorso veniva introitato in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Come infatti esattamente dedotto con il primo mezzo di gravame, sussiste la dedotta violazione procedimentale, consistente nella mancata, preventiva, contestazione della trasgressione posta a base della sanzione disciplinare irrogata.

A tale riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.P.R. n. 737/81, "ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni dell’interessato, nei modi previsti dall’art. 14" ed inoltre che, ai sensi del successivo art. 14, comma 1, D.P.R. citato, "per infliggere una sanzione più grave del richiamo orale, la contestazione degli addebiti dev’essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere".

Come appare evidente dal chiaro tenore letterale delle richiamate disposizioni normative, la contestazione deve essere preventiva e deve riguardare sia i fatti addebitati che la specifica trasgressione.

Tale prescrizione è coerente con la previsione, contenuta nei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso D.P.R., di più infrazioni ricollegabili a ciascuna sanzione astrattamente irrogabile (l’art. 3, per il richiamo scritto, prevede sei diverse infrazioni; l’art. 4, per la sanzione della pena pecuniaria, ne prevede ben diciotto; l’art. 5, per la deplorazione, ne prevede sette; l’art. 6, per la sospensione dal servizio, ne prevede dieci; l’art. 7, per la destituzione, ne prevede sette).

La previsione di una molteplicità di infrazioni per la medesima sanzione esige che il contraddittorio tra le parti sia realizzato sulla specifica infrazione che, tra le tante astrattamente individuate dalla norma, l’amministrazione procedente ritiene di dovere in concreto applicare (al fine di non comprimere il diritto di difesa dell’incolpato, che verrebbe altrimenti ingiustamente leso).

In tali sensi, del resto, depone anche il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3136, secondo cui: "Il contenuto dell’atto di contestazione di addebito è stabilito dall’art. 14, d.P.R. n. 737 del 1981 e in tale atto vanno indicati con chiarezza, sulla base di detta disposizione, i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere e deve ritenersi peculiare al concetto di trasgressione non soltanto l’identificazione sul piano concreto della condotta dell’interessato da sottoporre a sanzione, ma anche la relativa qualificazione giuridica alla stregua del regolamento di disciplina, il quale riconnette specifiche conseguenze afflittive a determinati comportamenti. Di conseguenza, il funzionario, tenuto a formulare la contestazione di addebito, ben può individuare con riguardo alla fattispecie in relazione alla quale è stato avviato il procedimento, la norma disciplinare ritenuta violata. Nella specie si è di fronte ad un elemento che in definitiva si risolve in garanzia dell’inquisito, il quale viene così posto nelle condizioni di interloquire ed eventualmente contestare non solo con riferimento all’addebito mosso per i fatti suscettibili di sanzione, ma anche in merito alla loro qualificazione giuridica prefigurata in base al regolamento di disciplina ed alla graduazione della sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità").

Nella fattispecie in esame, è palese che l’impugnata sanzione disciplinare è stata inflitta in relazione ad una diversa infrazione, non oggetto di preventiva contestazione (e sulla quale, quindi, l’interessato non ha potuto fornire elementi a sua discolpa).

Infatti, all’odierno ricorrente era stata originariamente contestata l’infrazione di cui al punto 9 dell’articolo 4 D.P.R. citato ("omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di 48 ore").

Successivamente, invece, in sede di irrogazione della sanzione disciplinare, è stata mutata l’infrazione contestata, in quanto il Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Napoli ha ritenuto che nella specie fosse configurabile "la mancanza disciplinare prevista dall’articolo 4, n. 18, D.P.R. n. 737/81" (consistente nell’ipotesi residuale comprendente "qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza").

La diversità dell’infrazione in concreto ritenuta sussistente avrebbe richiesto, in applicazione delle invocate disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 D.P.R. n. 737/81, una preventiva contestazione di tale specifica trasgressione.

Poiché ciò non è avvenuto, ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato per il dedotto vizio.

3. In conclusione, il ricorso in esame, assorbito ogni altro motivo, è fondato e deve essere accolto, e per l’effetto devono essere annullati i provvedimenti impugnati.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l’effetto ANNULLA gli impugnati provvedimenti.

CONDANNA il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *