Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 10-03-2011, n. 9676 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24/4/09, pronunciala a seguito di giudizio abbreviato, il Gip presso il Tribunale di Bassano del Grappa condannava K.M.F. e F.M. alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ciascuno per reati in materia di sostanze stupefacenti, unificati in continuazione.

La Corte di Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi sugli appelli avanzati dai difensori degli imputati, con sentenza del 25/1/2010, ha confermato il decisimi di prime cure.

Propongono autonomi ricorsi per cassazione i prevenuti a mezzo dei propri difensori, con i seguenti identici motivi:

– il procedimento argomentativo, seguito dalla Corte territoriale, nel pervenire alla decisione, è palesemente illogico e trascura, in toto, elementi di pacifica rilevanza, omettendo di considerarne alcuni e dando agli altri una interpretazione forzatamente aderente a quanto sostenuto dall’accusa, in difetto di corretto vaglio delle circostanze a discarico;

– erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione della attenuazione di pena, prevista dall’art. 62 bis c.p. con riferimento all’art. 133 c.p..
Motivi della decisione

I ricorsi si palesano manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.

La argomentazione motivazionale, adottata dalla Corte distrettuale, nel confermare la penale responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati ad essi ascritti, è del tutto logica e corretta.

Col primo motivo di impugnazione si tende a rivalutare le emergenze istruttorie, il cui riesame è inibito in sede di legittimità, in specie nel caso in cui il discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito si riveli, come nel caso in esame, plausibile e compiuto.

Il decidente, infatti, evidenzia che la concatenazione logica, non inficiata da alcuna reale incongruenza, di tutti gli elementi di fatto, acquisiti nel corso delle indagini e che sono caduti sotto la diretta percezione della PG operante, conduce ad individuare proprio nel K. e nel F. al di là di ogni ragionevole dubbio, i gestori della complessiva attività di spaccio di cocaina, avente come base operativa, per l’occultamento e il confezionamento della droga, l’appartamento di via (OMISSIS) e che i due utilizzavano come mezzo per la distribuzione dello stupefacente la Renault Clio trg. (OMISSIS).

Orbene, come più volte affermato da questa Corte, in tema di controllo sulla motivazione, al giudice di legittimità è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza, in sè e per sè considerala, necessariamente condotto alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorchè questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass. S.U. 23/6/2000, n. 12).

Esula, dunque, dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è. in via esclusiva, riservata al giudice di merito. senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 2/7/97. n. 6402).

Del pari totalmente priva di pregio si rivela la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, in quanto il decidente ha dato contezza di essere pervenuto nella decisione di denegare la concessione delle attenuanti generiche. formulando delle ragioni in perfetta assonanza con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (ex plurimis Cass. 28/5/99 Milenkovic). Sul punto, infatti, la Corte territoriale rileva che gli imputati, stranieri extracomunitari si sono dedicati all’attività di spaccio di cocaina sotto la copertura offerta dalla regolare posizione amministrativa, alloggiativa e lavorativa in Italia, nonostante disponessero di lecite fonti di reddito, derivanti dal loro impiego alle dipendenze di terzi, adeguatamente remunerato, rivelando, così, una spiccata attitudine a delinquere per fine di lucro, che inibisce, di per sè, il giudizio di meritevolezza delle attenuanti generiche. secondo una prognosi negativa di personalità, ulteriormente convalidata dalla assenza di qualsiasi segnale di resipiscenza o presa d’atto del disvalore delle proprie azioni, non ravvisabile, peraltro, di certo, in una condotta processuale improntata ad una completa negazione di responsabilità, nonostante la oggetti va evidenza degli elementi a carico, che hanno condotto all’arresto in flagranza.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il K. e il F. abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, ai sensi dell’alt. 616 c.p.p. devono essere, altresì, condannati al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.500.00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000.00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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