T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 247 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso depositato il 7 settembre e comunicato all’Amministrazione resistente ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 R.D. 17.8.1907 n. 642, la signora P.M. – premesso di avere chiesto all’INPS di Frosinone il cumulo dei contributi versati dal proprio coniuge, deceduto, in forme pensionistiche diverse ma continuative ai sensi dell’art. 71 della L. 388/2000 – ha adito questo Tribunale chiedendo che venga ordinato all’INPS di Frosinone di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 1351/2006, con cui la Sezione ha accolto il ricorso contro il diniego opposto alla predetta istanza, annullando anche la circolare della Direzione Generale INPS n. 23 del 6.2.2004 nella parte in cui – punto 6) ha stabilito che "il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del trattamento pensionistico in parola, può essere utilmente esercitato per i decessi verificatisi dal 1.1.2001, data di entrata in vigore dell’art. 71 della L. 388/04".

2) Passata in giudicato la sentenza, la ricorrente ha notificato in data 23.2.2010 all’Amministrazione atto di diffida a provvedere alla totalizzazione dei contributi versati nelle diverse gestioni dal coniuge deceduto e alla conseguente liquidazione della pensione ai superstiti.

3) In data 20 ottobre 2010, si sono costituiti in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INPS, quest’ultimo evidenziando che la competente Sede Provinciale dell’Istituto ha disposto la liquidazione della prestazione richiesta.

Successivamente l’INPS ha depositato certificato di pensione rilasciato alla ricorrente in data 19.10.2010 e relativa comunicazione di liquidazione del trattamento "de quo" con indicazione degli arretrati corrisposti (Euro 14.734,56 lordi) per il periodo 1.4.2006 – 30.11.2010.

4) Con memoria depositata il 20.1.2011 la ricorrente ha, però, contestato che nei conteggi effettuati "non sono calcolati gli interessi e che la totalizzazione è stata disposta a decorrere dal 1° febbraio 2001, primo giorno successivo all’entrata in vigore dell’art. 71 della L. 23.12.2000 n. 338, anziché dalla morte del coniuge della ricorrente avvenuta l’11.11.98, se è vero che, come riconosciuto dalla Sentenza di cui si chiede l’esecuzione, l’art. 71 L. 388/2000 si applica anche ai decessi avvenuti prima della sua entrata in vigore".

5) Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

6) Il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento.

7) Osserva il Collegio che la sentenza della sezione n. 1351 del 26.10.2006 a pag. 6 spiega che "il relativo diritto può essere esercitato anche con riguardo a situazioni maturate anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 71 purché non esaurite alla medesima data ovvero a quella di presentazione della istanza".

8) Pertanto, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, la totalizzazione è stata effettuata in maniera incompleta in quanto fatta decorrere dal 1.2.2001 e non dall’11.11.1998 come avrebbe dovuto essere.

9) Va conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’INPS di provvedere alla esecuzione integrale della sentenza in oggetto e quindi provvedere alla totalizzazione dei contributi versati nelle diverse gestioni dal coniuge deceduto a far data dall’11.11.98 e alla conseguente liquidazione della pensione ai superstiti con gli interessi legali.

6) In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se precedente, della presente sentenza, il T.A.R. per il Lazio – Sezione Staccata di Latina nomina Commissario ad acta il Prefetto di Frosinone o funzionario da lui delegato, il quale provvederà ai necessari adempimenti in sostituzione dell’Amministrazione stessa, con addebito delle spese e degli onorari di giudizio, nonché del compenso del Commissario eventualmente nominato.

7) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 773/10, lo accoglie e per l’effetto ordina all’INPS di Frosinone di provvedere alla integrale esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 1351/06 entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se precedente, della presente sentenza; nomina Commissario ad acta il Prefetto di Frosinone o funzionario da lui delegato perché provveda, in caso di inerzia dell’INPS di Frosinone, entro i successivi 60 giorni; fissa in Euro. 1.000,00, a carico dell’Amministrazione resistente, il compenso spettante allo stesso.

Condanna l’INPS di Frosinone al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro. 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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