Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-02-2011) 10-03-2011, n. 9660 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 12 novembre 2008 la Corte d’appello di Venezia confermava quella di primo grado che aveva dichiarato E.K. A. colpevole del delitto continuato di acquisto e detenzione illeciti della sostanza stupefacente (cocaina con una percentuale media di principio attivo dell’85%) rinvenuta parte nella sua abitazione (g. 8,1) e parte nella sua autovettura (g. 3,5).

L’imputato propone ricorso e nei motivi di gravame denuncia:

1. mancanza di motivazione, perchè la sentenza ha disatteso l’assunto che lo stupefacente fosse destinato a esclusivo uso personale, senza rispondere alle deduzioni difensive formulate nei motivi d’appello (ossia che egli fu controllato in un parco cittadino solitamente frequentato da tossicodipendenti in ora mattutina quando era ancora deserto, che lo stupefacente aveva una percentuale di principio attivo così elevata da far ritenere che non fosse destinata allo spaccio, che esso imputato percepiva una retribuzione sufficiente per poter acquistare lo stupefacente per il suo uso personale);

2. violazione della legge penale, perchè la sentenza, pur riconoscendo che lo stupefacente proveniva da un unico acquisto, ha applicato l’istituto della continuazione, nonostante il reato fosse unico. p.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero la sentenza impugnata ha dato una motivazione logica e convincente delle ragioni per cui ha ritenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente fosse destinata ad un uso non esclusivamente personale. Ha osservato, infatti, che l’avere frazionato la droga acquistata in due parti, l’averne portata fuori dell’abitazione una quantità decisamente superiore a quella che avrebbe potuto formare oggetto di assunzione personale e l’essersi soffermato in un parco abitualmente frequentato da tossicodipendenti rappresentavano comportamenti che, secondo una lettura non parcellizzata, dimostravano che la sostanza era sicuramente destinata alla cessione a terzi.

E’ invece fondato il secondo motivo, perchè la dislocazione in luoghi diversi (parte in casa e parte nell’autovettura) della medesima sostanza proveniente da un unico atto di acquisto non è sufficiente a concretizzare altrettante autonome fattispecie di reato, finchè la sostanza resti nella disponibilità dello stesso acquirente.

Pertanto la cocaina rinvenuta nell’autovettura e quella trovata nell’abitazione costituiscono oggetto di un’unica, illecita azione di acquisto e deten-zione. Esclusa perciò la configurabilità di un reato continuato, la pena inflitta deve essere depurata dell’aumento – irrogato erroneamente a titolo di continuazione – di mesi due di reclusione e di Euro mille di multa.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena inflitto per la continuazione, pari a mesi due di reclusione ed Euro mille di multa, che elimina; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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