Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 10-03-2011, n. 9674 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 14/01/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in data 19/02/08 – appellata da B.A., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi undici di reclusione; pena sospesa e non menzione – dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, limitatamente ai fatti commessi negli anni (OMISSIS), perchè estinti per prescrizione, rideterminava la pena in mesi 9 di reclusione; confermava nel resto.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo, trattandosi di fatture inerenti ad operazioni realmente effettuate;

2. che, comunque, la decisione impugnata non era congruamente motivata, quanto alla sussistenza della responsabilità penale;

3. che andava applicato l’indulto, ex L. n. 241 del 2006.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 09/02/011, ha chiesto l’annullamento senza rinvio per gli episodi commessi sino al (OMISSIS) per prescrizione, rinvio per rideterminazione della pena;

rigetto nel resto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare, i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che B.A., quale rappresentante legale della M.G. srl, con sede in (OMISSIS), aveva emesso negli anni 2002, 2003, 2004 le fatture, come individuate in atti per gli importi ivi indicati, per operazioni inesistenti, il tutto a favore della Gruppobea srl con sede in (OMISSIS), al fine di consentire alla stessa l’evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Sono infondate, perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

(Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1, Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5, Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5, Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Quanto alla eccezione relativa al condono L. 241/06, l’applicazione dello stesso va rinviata in sede esecutiva, ex art. 672 c.p.p..

La manifesta infondatezza del ricorso – non essendosi instaurato un valido rapporto di impugnazione – non consente di rilevare e dichiarare la prescrizione dei reati relativi a fatti commessi nell’anno 2002, prescrizione maturata il 10/06/010, epoca successiva alla sentenza impugnata emessa il 14/01/010.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da B. A., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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