Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10546 Redditi di fabbricati e terreni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Perugia la società Colle della Trinità Sas. di Angelici Marco & C. proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento, ai fini dell’Ici per gli anni 1993-96, che l’amministrazione del Comune di Corciano le aveva fatto notificare per un terreno che era stato inserito a suo tempo in zona edificabile secondo il PRG, anche se in misura ridotta perchè inserito in zona sottoposta al vincolo paesaggistico e ambientale, sicchè veniva richiesta un’imposta maggiore di quella versata, oltre agli accessori.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune eccepiva l’infondatezza del ricorso, di cui perciò chiedeva il rigetto, e quella commissione lo accoglieva in parte.

Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello principale, cui l’ente pubblico territoriale resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell’Umbria, la quale li rigettava entrambi.

Contro questa pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, e il Comune impositore ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Col motivo addotto a sostegno del gravame la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che l’area interessata era asservita all’albergo adiacente; non aveva perciò un’autonoma possibilità edificatoria, ed inoltre ricadeva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, ricadendo nel "Parco naturale della Trinità", con la conseguenza che la potenzialità effettiva edificatoria della particella era solo di mc. 2.600.

Il motivo e infondato.

La CTR osservava che il valore unitario di L. 70.000 a mq. attribuito al lotto appariva congruo, tenuto conto del fatto che esso era inserito nel PRG, in quello di fabbricazione e di zona, e che la valutazione di L. 190.080 attribuita dal Comune, strideva con quella relativa alla Delib. Giunta maggio 2001 riguardante la valutazione dell’anno in corso, stabilita in L. 126.200, e perciò a maggior ragione tale stima doveva essere ridotta con riferimento in particolare al 1993, e cioè a sette anni prima; il tutto tenuto conto della situazione fattuale e giuridica del lotto stesso.

L’assunto non merita censure di legittimità, atteso che il giudice di appello dava contezza dell’itinerario argomentativo seguito nella determinazione del valore dell’area, col considerare quindi i vari elementi che le parti gli avevano sottoposto, pervenendo poi al giudizio finale, secondo cui l’importo indicato per metro quadro veniva ritenuto congruo. Infatti in materia di ICI, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura di quello venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Pertanto, poichè tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14385 del 15/06/2010, n. 20256 del 2008, n. 15165 del 2006).

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, ancorchè sintetico, e giuridicamente corretto.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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