Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 10-03-2011, n. 9673 Falsità materiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa l’01/04/010, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona, in data 02/07/08, appellata da C.G., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi otto di reclusione; pena sospesa e non menzione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, trattandosi – in riferimento a quelle in esame – di fatture false non solo sotto il profilo ideologico (perchè relative ad operazioni inesistenti), ma anche sotto il profilo materiale, perchè non riconducibile all’intestatario apparente.

Tutt’al più la fattispecie contestata a C.G. era riconducibile al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, in ordine al quale non era stata accertata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti per l’applicazione di detta norma.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 09/02/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente tutti i punti fondamentali della decisione.

Mediante le citate fatture il ricorrente aveva indicato i seguenti elementi passivi fittizi:

1. Euro 23.331,67 nella dichiarazione dei redditi del 2005, relativa all’anno 2004;

2. Euro 133.691,65 nella dichiarazione dei redditi del 2006, inerente all’anno 2005. Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè errate in diritto.

In particolare va disatteso l’assunto difensivo principale secondo cui – trattandosi di fatture false nel contenuto materiale perchè attribuite a ditta inesistente – ricorreva la fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.

Invero – dall’esame combinato delle norme di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. a), e art. 2, comma 1, – risulta evidente che concretizza l’elemento obiettivo del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, l’utilizzo, ai firn della indicazione di elementi passivi fittizi, di fatture relative ad operazioni inesistenti, senza alcuna distinzione tra fatture false nella loro materialità obiettiva e fatture false solo in riferimento alle operazioni inesistenti ivi indicate.

In altri termini è sufficiente – per la sussistenza dell’elemento obiettivo del reato de quo – l’utilizzo di fatture inerenti ad operazioni inesistenti, senza che rilevi/o discrimini il fatto che dette fatture siano false/o meno nella loro materialità fattuale.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.G., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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