Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 10-03-2011, n. 9672 Dogana

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa l’08/04/010, confermava la sentenza del Tribunale di Nola, in data 18/11/09, appellata, fra gli altri, da D.P.G., imputato dei reati di cui alla L. n. 50 del 1994, art. 2; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 67 e 70; D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292 e 296 (come ritenuto in sentenza con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale) e condannato alla pena di Euro 3.889,00.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. B) ed e), in relazione alla ritenuta operatività della contestata recidiva.

In particolare il ricorrente eccepiva che nella fattispecie non ricorrevano elementi concreti tali da far ritenere attuale e rilevante la pericolosità sociale del D.P..

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 09/02/2011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte Territoriale ha congruamente motivato in ordine al punto oggetto dell’impugnazione, circoscritta, peraltro, al solo trattamento sanzionatorio.

In particolare la Corte ha evidenziato le ragioni ostative alla esclusione della operatività della contestata recidiva, ed ossia:

l’attuale e rilevante pericolosità sociale del D.P., desumibile dai suoi numerosi e gravi precedenti penali. Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli artt. 133 e 99 c.p.; non censurabili in sede di legittimità.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da D.P.G., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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