T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-03-2011, n. 2135 Giudicato amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, 16 medici specialisti hanno impugnato (reputandolo illegittimo sotto più profili) il provvedimento n. "DPS/III/MEDI/99281" del 27.1.99: con cui (in buona sostanza) il Ministero della Sanità ha riscontrato negativamente la loro pretesa a giovarsi del disposto di una sentenza pronunciata, da questo Tribunale, il 16.4.93.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 2.2.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata la palese infondatezza.

Anche – invero – a volere ammettere

che (come sostenuto dai ricorrenti) la cennata sentenza (divenuta definitiva il 23.9.94) abbia annullato la normativa nazionale concernente il riconoscimento delle "Borse di studio" in favore degli specializzandi: ritenendo immediatamente applicabile (in quanto sufficientemente precisa nel suo contenuto) la correlativa disciplina comunitaria;

che gli interessati siano (o, meglio, fossero) in possesso dei requisiti per ottenere, anch’essi, l’applicazione di una tale disciplina (per aver frequentato, a tempo pieno, i Corsi di specializzazione previsti da questa),

non ci si può – in ogni caso – esimere dall’osservare

che l’art.22, comma 34, della legge 23.12.94 n.724 ha vietato (e vieta) espressamente di estendere gli effetti di un giudicato (il quale, ex art.2909 c.c., fa stato esclusivamente tra le parti i loro eredi e aventi causa) a quei soggetti che risultano (come nella circostanza) estranei alla lite;

che (del resto), prima dell’entrata in vigore di detta disposizione (di carattere preclusivo), l’art.22 del D.P.R. 1.2.86 n.13 prevedeva che l’estensione di un giudicato amministrativo (a coloro che non avessero preso parte al giudizio al quale questo si riferiva) avrebbe potuto avvenire solo a seguito di un procedimento assai complesso: basato sulla previa consultazione (nell’occasione, non verificatasi) con le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. (Dove si sarebbe dovuta accertare l’esistenza dell’interesse pubblico ad assicurare la parità di trattamento tra soggetti che rivestivano il medesimo "status": e che si trovavano, realmente, in posizioni giuridiche uguali a quelle dei destinatari della sentenza passata in giudicato).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (che, in applicazione delle regole sulla soccombenza, ritiene di porre le spese di lite – liquidate come da dispositivo – a carico dei ricorrenti), a dimostrazione della riconosciuta infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 4000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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