Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 10-03-2011, n. 9670Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanisetta ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R.S. e B.S. in ordine ai reati: 1) di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c); 2) di cui all’art. 110 c.p. e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; 4) di cui all’art. 110 c.p., della L. n. 1086 del 1971, artt. 4 e 14, loro ascritti per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un fabbricato composto da piano terra e primo piano con strutture portanti in cemento armato ed un box per cavalli, senza il permesso di costruire, senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, nonchè senza la preventiva denuncia e deposito degli elaborati progettuali presso l’Ufficio del Genio Civile.

La Corte territoriale ha, invece, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20 (capo 3), rilevando che, malgrado la sospensione del decorso del termine per il complessivo periodo di anni due, mesi tre e giorni 15, si era verificata la prescrizione del predetto reato.

La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano censurato la mancata sospensione del processo in attesa delle definizione della pratica relativa alla domanda di condono edilizio presentata dagli interessati, osservando che il fabbricato di nuova costruzione di cui alla contestazione non è suscettibile di sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, in quanto ubicato in zona sottoposto a vincolo, in cui possono essere condonati solo gli abusi di minore rilevanza.

Avverso la sentenza ha proposto due distinti ricorsi il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione con identici mezzi di annullamento.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 32, come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 43, convertito in L. n. 326 del 2003, del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, convertito in L. n. 326 del 2003, della L. n. 47 del 1985, artt. 38 e 39.

Con il motivo di gravame viene censurata la mancata sospensione del processo in attesa della definizione della domanda di condono edilizio presentata dagli imputati.

Si osserva che dalle risultanze processuali è emerso che il Comune di Piazza Annerina aveva sostanzialmente dato riscontro favorevole alla domanda di sanatoria, invitando anche gli interessati al pagamento dei relativi oneri, che venivano effettivamente versati.

Solo a seguito della risposta della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Enna, che, a richiesta di informazioni del giudice di primo grado, aveva comunicato che il procedimento relativo alla richiesta di condono era sospeso e che, a parere della Soprintendenza, nella Regione Siciliana è consentita la sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, solo dei piccoli abusi, veniva revocato il provvedimento di sospensione del dibattimento disposto in attesa delle definizione della pratica di condono. Si deduce, quindi, che alla predetta nota della Soprintendenza non può essere attribuito valore di provvedimento negativo sulla richiesta di parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, anche in considerazione dell’organo giurisdizionale al quale è stata inviata.

Nel prosieguo, viene censurata l’affermazione contenuta nella nota della Soprintendenza in ordine alla inapplicabilità delle disposizioni sul condono agli abusi riguardanti la realizzazione di nuove costruzioni in zona vincolata, previo nulla osta dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, prospettando una diversa interpretazione della normativa in materia, con la conseguenza che doveva essere ulteriormente disposta la sospensione del processo in attesa della definizione della domanda di condono.

Si aggiunge che con il decorso di trentasei mesi dal pagamento dell’oblazione si produce, in ogni caso, l’effetto estintivo del reato, indipendentemente dal successivo rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, sicchè i giudici di merito avrebbero comunque dovuto sospendere il processo in attesa del verificarsi di tale effetto.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza di motivazione della sentenza in relazione alle questioni prospettate con i motivi di gravame sul punto della applicabilità del condono edilizio nel caso in esame ed alle doglianze in ordine alla mancata sospensione del processo.

Con il terzo mezzo di annullamento si deduce che, ove si ritenga inapplicabile la normativa sul condono edilizio alle opere di cui si tratta, deve dichiararsi la illegittimità della sospensione del decorso della prescrizione disposta in attesa della definizione della domanda di condono, con la conseguente estinzione dei reati per prescrizione.

Infine viene formulata istanza di revoca del sequestro preventivo delle opere, non potendo permanere il vincolo cautelare oltre la decisione definitiva.

Deve essere dichiarata la estinzione per prescrizione dei reati ascritti all’imputato.

Il motivo di ricorso, con il quale si deduce che nel caso di rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio, allorchè l’abuso non rientri nelle previsioni della legge di sanatoria, non opera la sospensione del decorso della prescrizione, è fondato.

In tal caso, invero, non si tratta di rinvii imposti da una disposizione di legge ai sensi dell’art. 159 c.p..

E’ stato, peraltro, già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte sul punto che "La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l’eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato" (sez. 3^, 17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico, RV 233011; sez. 3^, 13.11.2003 n. 3350 del 2004, Lasi, RV 227217).

Orbene, nel caso in esame risulta che vi sono stati rinvii del dibattimento per adesione del difensore alla astensione dalle udienze dal 13.1.2006 al 19.1.2007 e dal 20.7.2007 al 30.11.2007 per complessivi anni uno, mesi quattro e giorni diciassette.

Non può tenersi conto, invece, dei rinvii disposti alle udienze del 30.3.2007, 30.11.2007, 4.4.2008, 18.9.2008 e 4.12.2008, in quanto esclusivamente motivati con la ritenuta necessità di attendere la definizione della pratica di condono edilizio; condono che, secondo quanto rilevato dagli stessi giudici di merito, non risultava applicabile all’abuso edilizio di cui alla contestazione, trattandosi di nuova costruzione ubicata in zona vincolata.

Sicchè, con decorrenza dalla data di commissione del fatto (27.7.2004), peraltro anche essa ostativa alla applicabilità della normativa sul condono edilizio di cui al D.L. n. 269 del 2003, pur tenendosi conto del citato periodo di sospensione del decorso del termine, la prescrizione dei reati si è verificata in data 14.6.2010 ai sensi dell’art. 157 c.p., n. 5) e art. 160 c.p., nella formulazione previgente alla riforma di cui alla L. n. 251 del 2005.

Per completezza di esame va rilevato che gli ulteriori motivi di gravame, pur non palesandosi manifestamente infondati, non sono idonei a fondare una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la indicata causale.

Si rileva, infine, che la richiesta di dissequestro deve essere presentata al competente giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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