Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 10-03-2011, n. 9691 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di S. Maria C.V., con ordinanza emessa il 13/05/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di C.P. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto l’08/03/010 dal Gip del Tribunale di S. Maria C.V. – rigettava il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, nella sostanza, esponeva che nella fattispecie non sussistenza nè il fumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), nè il periculum in mora.

Trattavasi di due silos industriali realizzati in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nella zona, con esclusione di qualsiasi aggravio del carico urbanistico. La difformità tra l’altezza effettiva dei silos (mt. 36) e quella consentita dal regolamento comunale (mt. 20) era comunque sanabile non ostandovi ragioni giuridiche di incompatibilità assoluta Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

La difesa del ricorrente, con memoria difensiva in data 20/01/011 evidenziava che – a seguito di sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., sezione distaccata di Carinola, in data 09/07/010, divenuta irrevocabile – era stata dichiarata l’estinzione dei reati posti a base del sequestro preventivo de quo; insisteva, altresì, nella richiesta di annullamento e/o revoca del sequestro medesimo.

Il PG della Cassazione nell’udienza camerale del 25/01/011, ha chiesto in via principale l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Tanto premesso in fatto, si rileva in diritto che il Tribunale di S. Maria C.V., sezione distaccata di Carinola, con sentenza emessa il 09/07/010, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di C.P. in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (come contestati in atti) – inerenti, fra l’altro, ai due silos, oggetto del sequestro preventivo de quo – perchè estinti per intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Il Tribunale disponeva, altresì, la restituzione dei silos al C..

Consegue che, a seguito della citata sentenza del 09/07/010, è venuto meno in concreto l’interesse del ricorrente C.P. a proseguire nella impugnazione; il tutto ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. a).

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso sena condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi estremi di colpa del medesimo nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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