T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-03-2011, n. 2131 Marina

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, il capitano di Fregata P.G. ha impugnato la scheda valutativa redatta – nei suoi confronti – per quel che concerne il periodo (nel quale, ed è ciò di cui egli – appunto – si duole, è stato giudicato soltanto "nella media") che va dal 21.9.99 al 6.3.2000.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 2. 2.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano prive di fondamento.

Al riguardo; premesso che il G. non ha fornito alcun elemento concreto atto a dimostrare che il giudizio "de quo" non è stato originato da un esame attento e scrupoloso delle qualità da lui evidenziate nel periodo considerato (in cui il soggetto in questione – che ha ammesso, in sede amministrativa: dove ha avuto modo di difendersi in modo esaustivo, le proprie responsabilità – ha commesso delle mancanze disciplinari, sanzionate – dalla superiore Autorità gerarchica – nel pieno rispetto dei dettami di cui agli artt.59 e 63 del vigente R.D.M.), si osserva

che, per consolidata giurisprudenza, le valutazioni caratteristiche non esigono (per il periodo oggetto di apprezzamento) cronache di avvenimenti, articolati rendiconti o – comunque – rassegne di attività;

che i giudizi espressi in ciascun documento caratteristico (pena la loro completa inutilità) devono riferirsi esclusivamente al lasso di tempo contemplato nel documento stesso: non dovendo, le competenti Autorità, tener conto di ciò che si è verificato in periodi diversi;

che tali giudizi, i quali (trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi: analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti le qualità fisiche, morali, professionali e culturali del soggetto) possono anche essere estremamente sintetici, sono (comunque) caratterizzati da un’altissima discrezionalità tecnica: che fa sì che essi siano sindacabili – in sede di giurisdizione generale di legittimità – solo nei limiti della manifesta abnormità, della discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di fatto. (Tutte cose, queste, che risultano – nella circostanza – assolutamente irriscontrabili).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (se non che, nella compilazione del rapporto "de quo", ci si è mossi – anche dal punto di vista formale – nell’assoluto rispetto della vigente normativa di settore), a dimostrazione della riconosciuta infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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