Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10539 Lite tributaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente controversia attiene in primo luogo alla possibilità o meno che la rettifica possa essere emessa dalla Agenzia locale delle Entrate senza l’autorizzazione del Direttore dall’Agenzia Fiscale delle Entrate, sede centrale; e senza che risulti la prova dell’affidamento alla Agenzia locale di tale incarico.

La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto tale possibilità non essendo necessario al riguardo alcuna delega specifica.

Con altro motivo viene dedotto la illegittimità della presunzione di conoscenza, ritenuta dai giudici della Commissione Tributaria Regionale, in quanto ad avviso del ricorrente tale presunzione poteva essere applicabile solo in caso di difetto di motivazione ma non in caso di infondatezza dell’atto impugnato.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nel presente giudizio, limitandosi la stessa a prospettare una eventuale partecipazione all’udienza di discussione, peraltro non verificatasi.

I primi due motivi del ricorso sono del tutto infondati. Infatti in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte: "Gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate sono legittimati attivamente e passivamente a stare in giudizio nei limiti delle loro attribuzioni, dinanzi alle commissioni tributarie. In tal caso essi possono essere rappresentati tanto dal rispettivo direttore quanto da altra persona da lui delegata" (Cassazione sentenza 08.02.2008 n. 3058; conforme cassazione 09.04.2009 n. 8703).

Quanto al terzo motivo lo stesso è del pari infondato.

Si afferma in fatti nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale che: "la documentazione da cui derivano gli atti impositivi è conosciuta dal ricorrente e inoltre nell’oggetto degli atti vengono richiamate le parti principali che identificano i documenti di cui trattasi".

A fronte di tale affermazione il ricorrente assume che la prova della violazione deve essere fornita in sede processuale al giudice senza che quest’ultimo possa presumerla in quanto conosciuta dal ricorrente.

Il che è sicuramente condivisibile, a condizione tuttavia che vi sia la prova che tale violazione non sia stata conosciuta dal ricorrente, non potendosi ritenere a tal fine che detta non conoscenza sia provata in modo oggettivo non potendosi al riguardo basarsi su di una affermazione generica ed apodittica, non suffragata da dati oggettivi. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendosi costituita l’Agenzia delle Entrate e non essendo intervenuta in sede di discussione della causa l’Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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