T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-03-2011, n. 2130 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la "L.I." s.r.l. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento (comunicatole il 22.11.2010) col quale la gara d’appalto "CE 155800" – indetta per la realizzazione di una palazzina polifunzionale in località "Augusta Terravecchia" – è stata aggiudicata definitivamente all’Associazione Temporanea di Imprese di cui era (ed è) capogruppo mandataria la "P." s.r.l..

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree (volte, in estrema sintesi, a censurare il giudizio di congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata), nella Camera di Consiglio del 2.2.2011, il Collegio (chiamato a delibare la fondatezza della suindicata istanza incidentale) ritiene – dopo averne dato rituale preavviso alle parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso che la ricorrente ha offerto un ribasso di poco inferiore a quello della propria contendente, si osserva

che la competente Commissione ha giustamente tenuto conto del fatto

a) che (a differenza della "LC": costituita in Roma) l’aggiudicataria ha sede nei pressi del teatro delle appaltande opere edili;

b) che essa ha già in corso, in tale area, lavori analoghi a quelli di cui è causa;

c) che ciò (mediante l’utilizzazione ottimale delle sue risorse umane e materiali) può ragionevolmente consentirle di ridurre le spese generali: e assicurarle considerevoli economie di scala. (Relative, soprattutto, alle commesse da promuovere per gli approvvigionamenti complessivi dei materiali che le necessitano per gli interventi similari in corso).

E dunque; atteso

che, ai fini della verifica dell’anomalia di un’offerta, le percentuali (non solo per spese generali, ma anche) per utili d’impresa non sono incomprimibili: trattandosi di elementi la cui incidenza è variabile da caso a caso (cfr., sul punto, C.d.S., VI, n.1072/2004: che ha evidenziato come non esista una quota di utile rigida, al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba – per definizione – considerarsi incongrua);

che, comunque, l’adeguatezza delle giustificazioni addotte da un’impresa (cfr., qui, C.d.S., V, n.4847/2008; VI, n.4196/2005) costituisce oggetto di discrezionalità tecnica: censurabile solo ove possa desumersi (cosa, nella circostanza, irriscontrabile) l’illogicità delle valutazioni operate dall’Amministrazione (ai sensi degli artt.87 ss. del d.lg. n.163/2006 e s.m.i.),

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3000 euro: 1500 dei quali in favore della resistente e 1500 della, parimenti intimata (e costituita), Associazione Temporanea d’Imprese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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