Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10538 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, per ciò che rileva nel presente giudizio ha ritenuto che non fosse fondata l’eccezione di ultrapetizione eccepita dalla difesa del B. in quanto, nella memoria aggiuntiva al ricorso aveva affermato: "parte resistente sembra volere dire tra le righe, come tale deducibilità non spetti a seguito della possibilità data al ricorrente di esercitare la rivalsa". Pertanto se l’appellante aveva ritenuto che la suddetta eccezione era stata formulata in primo grado non si comprendeva come tale eccezione potesse essere non esaminata dalla Commissione Tributaria Regionale.

Con l’unico motivo di ricorso la difesa del B. afferma, in aperto contrasto con quanto affermato dalla suddetta Commissione Tributaria che tale eccezione non sarebbe stata mai formulata.

L’Agenzia delle Entrate non risulta essersi costituita nel presente grado del giudizio essendosi limitata a presentare un generico atto con il quale viene prospettata una eventuale partecipazione all’udienza di discussione, che tuttavia non è avvenuta. Il ricorso è infondato.

Nel caso in esame non viene fornito alcun valido elemento dal quale possa desumersi che tale eccezione in concreto non sarebbe stata mai formulata, limitandosi parte ricorrente ad eccepire in via generica una presunta violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese non essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita nel presente grado del giudizio ne avendo partecipato all’udienza innanzi a questa Corte.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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