Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-03-2011, n. 10096 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17 febbraio 2009, il Tribunale di Teramo, all’esito di giudizio abbreviato, condannava alla pena di giustizia S.V. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenuta l’ipotesi lieve di cui al comma 5, citato art., per aver detenuto a fine di spaccio grammi 40, 50 di eroina, grammi 19, 10 di hashish e due compresse, del peso di milligrammi 2 cadauna, di subtex (fatto commesso nel (OMISSIS)).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, con cui denuncia la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 73, comma 5, T.U. stup..

Secondo l’Ufficio ricorrente, a fronte del dato ponderale, del grado di purezza e delle diverse qualità della sostanza sequestrata (segnatamente corrispondente a 97 dosi medie di eroina ed a 114 dosi medie di hashish), il Tribunale avrebbe valorizzato, per ritenere la lieve entità del fatto, le condizioni soggettive dell’imputato (assenza di precedenti penali e stato di tossicodipendente), estranee alla previsione normativa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

L’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup. può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione).

Ne consegue che non hanno rilievo i precedenti dell’agente, che si collocano al di fuori degli elementi di valutazione fissati dalla disposizione predetta (Sez. 6, n. 35325 del 29/05/2003, dep. 09/09/2003, Kedidi, Rv. 226761; Sez. 6, n. 42112 del 14/10/2009, dep. 02/11/2009, Belaiba, Rv. 245022); o il suo stato di tossicodipendente, salvo che si accerti che lo spaccio non aveva dimensioni ragguardevoli, sì da fare apparire verosimile che l’imputato ne aveva destinato i proventi all’acquisto di droga per uso personale (Sez. 5, n. 25883 del 03/04/2009, dep. 19/06/2009, Bacarella, Rv. 243895).

2. Nel caso qui in esame, il giudice non si è attenuto ai suddetti principi di diritto, essendosi limitato a richiamare l’assenza di precedenti penali e, senza nessun altro apprezzamento, lo stato di tossicodipendente dell’imputato.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Teramo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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