T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-03-2011, n. 2128 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

uanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili il Caporal maggiore N.C. ha impugnato (unitamente agli atti ad esso presupposti: e chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) il provvedimento (notificatogli il 5.9.2010) con cui – da parte delle competenti Autorità militari – se ne è disposta la cessazione dal servizio permanente. (Ed il suo, conseguente, collocamento in "riserva" a decorrere dal 7.1.2006).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 16.2.2011. data in cui il relativo ricorso (nel frattempo debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter immediatamente definire il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Nulla di quanto addotto dall’interessato a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell’unica circostanza rilevante ai fini della soluzione della presente controversia: l’aver comunque superato, il C., il periodo massimo di aspettativa fruibile – ex artt.16 e 29 della legge 31.7.54 n.599 – nel quinquennio preso (nel caso di specie) a riferimento.

Si osserva, al riguardo

che, in "iure condito", il militare non può fruire – nel corso di un anno solare – di più di 45 giorni di licenza straordinaria;

che, trascorso tale periodo, egli (ciò che, nell’occasione, è regolarmente avvenuto) deve esser posto in aspettativa;

che una simile determinazione prescinde, del tutto, dal fatto che la malattia sofferta dipenda – o meno – da causa di servizio.

E’ solo da aggiungere (in relazione alle doglianze di ordine "formale" avanzate dal ricorrente)

che i provvedimenti quali quello che ha concluso la procedura in esame (quand’anche non li si voglia considerare come veri e propri atti "dovuti") hanno natura vincolata;

che ciò rende applicabile il disposto dell’art.21 octies della legge n.241/90 (introdotto dall’art.21 della legge n.15/2005): ai sensi del quale non è annullabile il provvedimento assunto in violazione di norme sul procedimento qualora (come la p.a. ha abbondantemente dimostrato) sia palese che il suo contenuto dispositivo – proprio per la "vincolatezza" (o "vincolatività") del provvedimento stesso – non avrebbe (in concreto) potuto esser diverso da quello che lo caratterizza.

E dunque; atteso

che (come risulta, indubitabilmente, "per tabulas"), alla data del 7.1.2006, il C. aveva già superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;

che le vicende, di natura sanitaria, successive a tale data sono – ai fini di cui è causa – del tutto irrilevanti (cfr., sul punto, C.d.S., IV, n.663/2009),

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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