Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10536 Concordato tributario Sanzioni fiscali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente controversia concerne la possibilità che pur essendo stata accertato che il contribuente ha definito la controversia in esame ai sensi della L. 27 dicembre 2002, art. 16, debba comunque pagare l’importo originariamente richiesto dalla Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, pur dando atto che il contribuente aveva richiesto ed ottenuto la definizione agevolata della controversia, ha comunque ritenuto sarebbe stato comunque tenuto al pagamento di quanto originariamente richiesto. Il ricorrente ha presentato ricorso innanzi a questa Corte ponendo in rilievo l’assurdità della motivazione della sentenza impugnata la quale ha ritenuto che, pure in presenza di una richiesta di condono agevolato peraltro riconosciuto come dovuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, il contribuente fosse comunque tenuto al pagamento della somma originariamente richiesta, in quanto la suddetta somma sarebbe stata richiesta antecedentemente all’entrata in vigore della suddetta normativa. Non si è costituita la controparte. 11 ricorso è fondato.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale pur avendo il ricorrente diritto al condono fiscale sarebbe comunque tenuto al pagamento della somma per intero in quanto si tratterebbe di somma dovuta prima dell’entrata in vigore della norma del condono. La palese assurdità di siffatta affermazione si commenta da sola, in quanto starebbe a significare che pure in presenza di un condono pacificamente dovuto il ricorrente dovrebbe pagare la cifra per intero in quanto richiesta prima dell’entrata in vigore della legge sul condono.

Per non parlare del fatto che nella normativa in questione non è dato di rilevare alcuna norma che neghi l’efficacia retroattiva della norma favorevole al contribuente.

Pertanto il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, sia per la difformità delle pronunce e sia per la palese singolare motivazione della sentenza impugnata, frutto di superficialità e scarsa conoscenza della normativa applicabile.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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