T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-03-2011, n. 2126 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame (riassunto, dinnanzi a questo Tribunale, dopo esser stato sottoposto al vaglio di un giudice territorialmente incompetente), il signor A.P. ha impugnato (ritenendolo illegittimo sotto più profili) il provvedimento n."DGPM II 7 284/2009" dell’11.5.2009: con cui, da parte delle competenti Autorità militari, se ne è disposto il proscioglimento dalla ferma breve da lui precedentemente contratta. (Con suo, conseguente, collocamento in congedo illimitato).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.2.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito) la palese infondatezza.

Nulla di quanto addotto dall’interessato a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell’unico dato rilevante ai fini della soluzione della presente controversia: l’esser, il soggetto in questione, risultato positivo (il 28.5.2005) ad un "drugtest" di II livello.

In presenza di tale (incontroversa) circostanza: che comporta – legittimamente – l’attribuzione del(l’insufficiente) profilo sanitario "PS 4", il Collegio (condividendone appieno la portata) non può che richiamare l’orientamento espresso (proprio in relazione alla vicenda di cui trattasi) dal Consiglio di Stato: che (con sentenza n.5358/2007) ha rilevato

che il d.lg. 19.8.2005 n.197 (nel sostituire l’art. 14 del d.lg. n.215/2001) ha previsto, fra le cause di proscioglimento dalla ferma, l’esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all’art.4. (comma 1, lett. g.) della legge n.226 del 2004 e

che (già) quest’ultima norma riteneva preclusiva del reclutamento (persino di un volontario in ferma prefissata annuale) proprio il riscontrato utilizzo (ovviamente: per scopi non terapeutici) di sostanze psicotrope.

E’ solo da aggiungere che l’Alto Consesso, dopo aver sottolineato (si cita, pressocché testualmente, dalla cennata sentenza n."5358") che "la presenza nell’ordinamento di una disposizione che dà rilievo – ai fini del reclutamento…… – all’assenza di evidenze circa l’assunzione di droghe costituisce indubbiamente canone di riferimento per le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione", ha ribadito che queste (se, ed in quanto, effettuate alla luce delle vigenti direttive tecnico/sanitarie) sono sindacabili, in sede di giurisdizione generale di legittimità, solo in presenza di una loro manifesta abnormità. (Nell’occasione, obiettivamente irriscontrabile: posto che, si prosegue nell’avviata citazione, "l’uso di sostanze stupefacenti altera l’equilibrio psichico, attenua l’esemplarità della condotta…, si pone in contrasto con i doveri attinenti…al grado rivestito e influisce negativamente sulla formazione militare").

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (se non che la certificazione medica prodotta dal P., limitandosi a riferire dell’assenza di malattie psichiatriche, è del tutto inconferente al caso di specie), a dimostrazione della riconosciuta infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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