Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10534 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.P., fino al 1993 lavoratore dipendente, proseguiva fino al 10 aprile 1996 nel versamento volontario dei contributi previdenziali al fondo di previdenza "Mario Negri". Il 17 febbraio 1997 chiedeva il riscatto del capitale, che gli veniva erogato al netto della ritenuta del 25,88%. Domandava il rimborso della ritenuta operata a fronte dei contributi versati volontariamente, ed impugnava il silenzio rifiuto. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso e quella Regionale del Lazio ne confermava la decisione. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con tre motivi. L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto, per il dott. I.P., dall’avv. Pietro Boria, "giusta procura a margine dell’atto di appello".

Va dichiarato inammissibile, perchè l’art. 365 c.p.c. prescrive che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, "munito di procura speciale"; la quale, per essere tale, deve essere successiva alla sentenza impugnata. Nella specie, come si legge nel ricorso, la procura sarebbe stata apposta a margine dell’atto di appello – e quindi a margine di un atto diverso da quelli indicati nell’art. 83 c.p.c. – che, comunque, non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Poichè il rilievo segue d’ufficio, è giustificata la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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