Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-03-2011, n. 9910 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 21.11.2010, il G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, archiviò il procedimento penale nei confronti di O.M. L., On.Gi. e B.G. per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen..

Ricorre per cassazione il difensore della persona offesa deducendo violazione di legge, omessa assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione avendo il G.I.P. trascurato di esaminare l’opposizione proposta dalla persona offesa.

Va premesso che il fatto che B.G. non sia stato identificato e che quindi non sia stato destinatario di notifica dell’avviso dell’udienza camerale, non assume altro significato di quello di dovere considerare tale soggetto come, allo stato, ignoto.

Il ricorso è fondato.

Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte "l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409 cod. proc. pen., comma 6; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale …".

(Cass. Sez. Un., sent. n. 24 del 9.6.1995, dep. 3.7.1995, rv 201381).

Il G.I.P. non ha provveduto in ordine all’opposizione proposta nè dichiarandola inammissibile nè fissando udienza.

Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio e che gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso.

Restano assorbite nella decisione assunta le ulteriori deduzioni.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmetterai gli atti al Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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