T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-03-2011, n. 2125 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame (riassunto, dinnanzi a questo Tribunale, dopo esser stato sottoposto al vaglio di un giudice territorialmente incompetente), il signor F.Z. ha impugnato (ritenendolo illegittimo sotto più profili) il provvedimento n."102374/323" del 3.11.2003 (del quale era stata altresì chiesta, infruttuosamente, la sospensione dell’esecutività): con cui, in buona sostanza, lo si è (nuovamente) escluso dal concorso indetto per l’arruolamento di 1200 Allievi Carabinieri effettivi. (G.U., IV s.s., n.69 dell’8.9.1995).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.2.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata la palese infondatezza.

Si osserva, in proposito

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità, formulato a seguito delle verifiche a cui l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore;

che tali verifiche, condotte – ritualmente – attraverso test e interviste, hanno evidenziato la carenza – nello Z. (risultato – si cita testualmente – "caratteriologicamente…non molto evoluto…; un po" grossolano, alquanto volubile nelle scelte…non sempre consapevole delle motivazioni alla base delle proprie attività…; carente di progettualità, di entusiasmo e di intraprendenza") – delle richieste caratteristiche attitudinali. (Con particolare riferimento all’area "comportamentale" e a quella della "assunzione di ruolo").

Alla luce di tali constatazioni; e tenuto conto

che l’atto (presupposto) in questione non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, comunque, espressione di una valutazione di natura squisitamente tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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