Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-03-2011, n. 9909 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 14.5.2010, il G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, all’esito di udienza camerale, rigettò l’opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla persona offesa R.F. e archiviò il procedimento penale n. 1886/2009 R.G.N.R. nei confronti di S.G. per i reati di cui agli artt. 640 e 486 cod. pen..

Ricorre per cassazione il difensore della persona offesa deducendo:

1. l’illegittimità costituzionale dell’art. 409 c.p.p., u.c. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui limita l’impugnazione del provvedimento di archiviazione alla sola ipotesi di nullità di cui all’art. 127 c.p.p., comma 5;

2. vizio di motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato esclude anche solo indizi di abusivo riempimento delle due scritture di mediazione in atti.

L’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 409 nuovo c.p.p., comma 6, nella parte in cui limita il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione ai soli casi di nullità previsti dall’art. 127 nuovo c.p.p., comma 5, con riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 112 Cost. è già stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (Sez. 5 sentenza n. 1159 del 4.5.1992 dep. 24.7.1992 rv 191455).

Infatti, nessuna violazione può configurarsi del diritto di difesa e neppure del principio di obbligatorietà dell’azione penale, esplicandosi l’uno e l’altra nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore. Nessun contrasto può ritenersi sussistente con l’art. 111 Cost., stante l’intrinseca differenza fra le sentenze e altri provvedimenti sforniti di uno specifico valore decisorio, che non sia quello "rebus sic stantibus", come l’ordinanza o il decreto di archiviazione. Non può ravvisarsi alcun eccesso di delega, rientrando perfettamente il limite alla ricorribilità dell’archiviazione nella logica del sistema processuale delineato dal legislatore delegante. Non può considerarsi violato in principio di uguaglianza, poichè il limite anzidetto opera nei confronti di tutte le parti processuali. (V. anche Sez. 6, Sentenza n. 3896 del 26.10.1995 dep. 15.2.1996 rv 204002; Sez. 6, Sentenza n. 436 del 5.12.2002 dep. 9.1.2003 rv 223330).

Peraltro, con ordinanza n. 150 del 23.4.1998 – 30.4.1998, la Corte costituzionale manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 Cost., art. 97 Cost., comma 1 e art. 101 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 c.p.p., commi 1 e 6, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che il g.i.p. possa dichiarare con il decreto di archiviazione la falsità di atti e documenti, e che tale declaratoria vada notificata alla persona sottoposta alle indagini e sia da questa autonomamente impugnabile, in quanto – posto che la doglianza si fonda sulla supposta, ingiustificata diversità di trattamento riservata alla persona offesa, interessata alla dichiarazione di falsità di un documento, a seconda che la falsità del documento venga accertata in un decreto di archiviazione ovvero nella sentenza di non luogo a procedere pronunciata a conclusione dell’udienza preliminare – il provvedimento di archiviazione non è assimilabile alla sentenza di non luogo a procedere, diversi essendone la natura e gli effetti; ed in quanto la persona offesa interessata alla dichiarazione della falsità di un documento non rimane priva di tutela, essendole data la possibilità di proporre querela di falso a norma dell’art. 221 ss. cod. proc. civ..

Non vi sono ragioni per discostarsi da tali indicazioni, sicchè la eccezione di legittimità costituzionale proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

L’intervenuta modifica dell’art. 111 Cost. è infatti irrilevante, riferendosi essa alle parti processuali, fra le quali rientra la parte civile, ma non la persona offesa dal reato.

In relazione al dedotto vizio di motivazione, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte "l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409 cod. proc. pen., comma 6; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale …". (Cass. Sez. Un., sent. n. 24 del 9.6.1995, dep. 3.7.1995, rv 201381).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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