Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10532

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

udite le conclusioni del P.G. Dott. BASILE Tommaso che ha chiesto l’inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.

QUANTO SEGUE:

Con avviso di rettifica e liquidazione l’amministrazione finanziaria ha accertato il valore di un terreno in L. 125 milioni invece che L. 5 milioni.

A fondamento dell’accertamento di maggiore valore vi era la circostanza, pacifica, che il terreno era destinato non ad uso rurale ma rurale speciale e zona rispetto nella quale erano possibili interventi di adeguamento igienico sanitario degli edifici esistenti e la costruzione di attrezzature di servizio quali campi da tennis, da bocce, piscine e autorimesse interrate. La Commissione Tributaria Regionale ha affermato che in ordine a tale terreno erano stati legittimamente disapplicati dall’amministrazione finanziaria i criteri di valutazione automatica, dato che la destinazione urbanistica escludeva la loro inedificabilità, in quanto il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 34, comma 5 ultima parte stabilisce la non rettificabilità prevista da tale norma non si applica ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono destinazione edificatoria.

Per destinazione edificatoria agli effetti del suddetto comma 5, deve intendersi qualunque destinazione che consente una utilizzazione del suolo diversa da quella puramente agricola e tale da determinare, mediante l’installazione di manufatti, una redditività e comunque un valore di mercato maggiore di quello agrario.

Nella specie anche la sola destinazione a servizi di fabbricati adiacenti è idonea a determinare questo maggiore valore e ad escludere quindi l’applicabilità del criterio automatico.

Il ricorso è infondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: "Per nozione di comune esperienza, la realizzazione di attrezzature del genere considerato comporta la messa in opera di manufatti anche di ragguardevoli proporzioni, stabilmente infissi al suolo sporgenti su piano di questo, riconducibili, perciò, alla nozione tecnico- giuridica di costruzione. La previsione, risultante da uno strumento urbanistico, dell’installabilità su un dato suolo di attrezzature del tipo in argomento, di conseguenza, non può non risolversi nell’attribuzione al suolo medesimo del connotato dell’edificabilità legale." (Cass. 29.11.2000 n. 15312).

Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti alla spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500, di cui 200 per esborsi e oneri di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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