Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-03-2011, n. 9905 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19.9.2008, il Tribunale di Perugia dichiarò S.A. responsabile dei reati di ricettazione, falso in titoli di credito e truffa, unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Perugia, con sentenza in data 15.1.2010, confermò la decisione di primo grado, dichiarando la pena condonata.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 2 pur in assenza di precedenti per reati contro il patrimonio, trattandosi di episodio isolato riguardante un solo assegno di importo modesto.

La motivazione relativa alla perpetrazione di ulteriori reati di falso e truffa sarebbe illogica rileverebbe solo ai fini della continuazione e della misura della pena ma non per escludere l’ipotesi lieve.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti, l’ipotesi della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 648 c.p., comma 2, deve essere esclusa nel caso di ricettazione di moduli di assegni, essendo questa strumentale al conseguimento di più consistenti profitti da ottenere tramite la consumazione di altri reati. (Cass. Sez. 2 sent. n. 10139 del 27.2.1987 dep. 28.9.1987 rv 176735; conf. rv 158795, 155878).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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