Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 11-03-2011, n. 10102 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 20 dicembre 2010 la Corte d’appello di Venezia, sulla richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania nei confronti di B.E. condannato con sentenza definitiva alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione per il reato di sfruttamento della prostituzione, rilevato che l’estradando è attualmente in espiazione di pena infintagli dall’autorità giudiziaria italiana, così decideva:

1. dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione;

2. differiva l’esecuzione a giustizia italiana soddisfatta;

3. sospendeva la misura cautelare in corso fino alla cessata espiazione della pena inflitta dal giudice italiano.

Contro la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica il quale chiede l’annullamento delle statuizioni sub 2 e 3 per violazione degli artt. 708 e 709 cod. proc. pen., che attribuiscono al Ministro della Giustizia la competenza a decidere sull’estradizione e sull’eventuale sospensione dell’esecuzione; e solo nel caso che il Ministro disponga la sospensione dell’esecuzione, la misura cautelare dovrà essere revocata. p.2. Il ricorso è fondato.

Nella procedura di estradizione passiva, alla fase cd. di garanzia giurisdizionale caratterizzata dal potere dell’autorità giudiziaria di accertare la sussistenza delle condizioni che legittimano la consegna del ricercato allo Stato richiedente, segue la fase amministrativa nella quale il Ministro della Giustizia, in caso di sentenza favorevole, decide discrezionalmente, secondo valutazioni di opportunità politico-amministrativa, se accogliere o respingere la richiesta. Se il Ministro decide di concedere l’estradizione, stabilisce tempo e luogo della consegna e, quale dominus della fase esecutiva, ha altresì il potere di risolvere ogni altra questione attinente alla consegna. In particolare, nel caso che la persona estradata debba essere giudicata in Italia o debba scontarvi una pena, il Ministro ha il potere di decidere, valutata l’opportunità se dare prevalenza all’attuazione della legge italiana ovvero ai doveri di solidarietà internazionale, se dare corso all’estradizione o sospenderne l’esecuzione o procedere a una consegna provvisoria o, ancora, se convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente ( art. 709 cod. proc. pen.).

Orbene la sentenza impugnata, là dove ha statuito il "’differimento dell’esecuzione (dell’estradizione, n.d.e.) a giustizia italiana soddisfatta", ha invaso la competenza riservata al Ministro della Giustizia e, pertanto, violando la legge processuale, dev’essere per questa parte cassata. Per l’effetto va cassata anche la conseguente statuizione, pur essa erroneamente adottata, di sospensione della misura cautelare, la cui efficacia dev’essere invece preservata in attesa della decisione ministeriale.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della misura cautelare a fini estradizionali, di cui dispone il ripristino, e al differimento dell’esecuzione dell’estradizione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen. e art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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