Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 11-03-2011, n. 10095

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 12 gennaio 2010 la Corte d’appello di Napoli confermava quella di primo grado che aveva condannato G.C. per il delitto previsto dall’art. 334 c.p., comma 2, per avere utilizzato il motociclo Honda 600 R affidato alla sua custodia, nonostante fosse sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 C.d.S..

Contro la sentenza ricorre l’imputato, il quale denuncia l’erronea applicazione della norma penale, assumendo che la violazione del vincolo imposto con il sequestro amministrativo non è sanzionata dall’art. 334 cod. pen.. p.2. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con sentenza del 28 ottobre 2010 n. 1963, hanno risolto il contrasto sul concorso di norme tra l’art. 334 cod. pen. e l’art. 213 C.d.S. secondo il criterio di specialità, affermando che nella condotta del proprietario e/o custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 C.d.S., che circoli abusivamente con lo stesso, è ravvisabile la sola violazione amministrativa prevista dal medesimo art. 213, comma 4, e non anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen..

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere annullata perchè il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato, ma costituisce soltanto una violazione amministrativa.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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