Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-05-2011, n. 10753 Condominio di edifici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza depositata in cancelleria il 25 maggio 2005, la Corte d’appello di Firenze ha parzialmente accolto l’impugnazione di L.G., N.A., R.L., R. R., S.F., S.M. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, ha dichiarato che l’edificio posto in (OMISSIS) costituisce un unico condominio e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità della deliberazione assembleare del 21 maggio 2000 che, sul presupposto che si trattasse di due condomini separati, e che quindi non si raggiungesse il numero dei condomini previsto per l’obbligatorietà della nomina di un amministratore e per l’adozione di un regolamento di condominio, non aveva provveduto a tali incombenti; ed ha condannato gli appellati al rimborso delle spese di giudizio, liquidate, per il primo grado, in Euro 14.910,97, di cui Euro 1.791,97 per diritti ed Euro 2.386,02 per onorari, e per il secondo grado in Euro 22.265,64, di cui Euro 1.763,00 per diritti ed Euro 4.700,00 per onorari, tenuto conto, per entrambi i gradi, dell’aumento del 20% per ciascuna parte in più.

La Corte d’appello – aderendo alle conclusioni del c.t.u., da cui invece si era discostato il primo giudice – ha rilevato, appunto, che l’edificio oggetto di causa costituisce un unico condominio perchè le due parti pretesamente distinte sono fra loro collegate strutturalmente e funzionalmente.

2. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello N. N. e M.A. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 21 ed il 22 ottobre 2005, sulla base di otto motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia "nullità della sentenza per mancata trascrizione di una parte delle conclusioni dei convenuti assistiti dall’Avv. Martini, e precisamente il punto con salvezza di tutte le eccezioni ed istanze già proposte in primo grado – tra questa la nullità della c.t.u. e come da memoria 31 gennaio 2002 – anche nei confronti della Brogi & Farnetani s. n. c. e dei contumaci T. e N. e come sopra esposto; nullità perchè le conclusioni sulla nullità della c.t.u. non sono state esaminate, su di esse è oltretutto mancata la decisione e non si è tenuto conto nella motivazione". 1.1. – Il motivo è inammissibile, perchè le ricorrenti non trascrivono il testo integrale delle loro conclusioni rassegnate in appello, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il che non consente di stabilire ex actis se ricorra la dedotta omissione.

2. – Il secondo mezzo censura violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3); in particolare, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 24 Cost. e all’art. 101 cod. proc. civ., avendo la Corte basato la propria decisione sulle concessioni edilizie prodotte in primo grado, "a cui ai convenuti assistiti dall’Avv. Martini è stato impedito di fatto l’esame", e ancora perchè la c.t.u. "nel giudizio di primo grado è stata esperita senza che all’Avv. Martini fosse consentito di parteciparvi". 2.1. – Il motivo è inammissibile.

Dal testo della sentenza impugnata non risulta che le appellate N. e M. si siano dolute, in sede di gravame, della violazione del diritto al contraddittorio verificatasi in sede di istruzione di primo grado, sia quanto alla produzione di concessioni edilizie e planimetrie, sia in relazione allo svolgimento della c.t.u.

Il tema della nullità della prova assunta e della consulenza tecnica svoltasi in primo grado non è stato trattato dalla sentenza della Corte d’appello, nè con il motivo – non articolato sotto il profilo dell’error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, – le ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado in relazione a doglianze già devolute al suo esame in relazione ad eccezioni tempestivamente proposte in primo grado.

Ora, poichè i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove non trattate nella fase del gravame nè rilevabili d’ufficio, non può essere denunciata in sede di legittimità la nullità della prova assunta o della consulenza tecnica esperita in primo grado, ove – come nella specie – non risulti che la questione abbia formato oggetto di specifica deduzione nel giudizio di appello a seguito di tempestiva eccezione proposta in primo grado.

3. – Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme sul condominio negli edifici, avendo la Corte d’appello ritenuto erroneamente l’esistenza di un unico condominio sulla base della terminologia usata nella concessione e non tenendo conto nè dell’autonomia statica degli edifici, ciascuno dei quali insistente su una distinta porzione di suolo, nè della mancanza di qualsiasi comunicazione tra i due condomini, dotati di ingresso separato e indipendente.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha correttamente valutato, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze istruttorie, che nella specie il fabbricato, avente due ingressi con due diversi numeri civici, è stato costruito contestualmente; che la struttura portante è unica, caratterizzata da fondazioni continue; che il tetto è stato realizzato a padiglione senza interruzione tra i due bracci dell’edificio; che le fogne sono raccordate in un unico collettore di uscita; che unico è il passo carrabile di cui tutti i proprietari si servono; che al piano interrato, dove sono ubicati i garages di pertinenza degli appartamenti, si accede da un’unica rampa; che è comune a tutti i condomini un passaggio pedonale per accedere ai garages ed al magazzino ove sono collocati i contatori dell’acqua, della luce e del metano e le cassette della posta di tutti i condomini; che i garages e le cantine sono interagenti fra i due supposti complessi , nel senso che alcuni garages ed alcune cantine di pertinenza di determinati appartamenti non si trovano nella parte di edificio avente accesso dal numero civico dal quale si accede all’appartamento cui si riferiscono, ma nella parte avente accesso dall’altro numero civico.

Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 1^, 17 maggio 2006, n. 11501; Cass., Sez. 1^, 8 marzo 2007, n. 5353), il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Nella specie, la deduzione del vizio risulta inidoneamente formulata, essendo l’errore di diritto individuato per mezzo della sola preliminare indicazione delle norme pretesamente violate ( l’art. 1117 cod. civ. e gli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ.), ma non dimostrato per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia.

Le critiche mosse si risolvono, in realtà, al di là della formale prospettazione, nella richiesta di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito.

4. – Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme sulla c.t.u. e sull’ordinamento giudiziario, avendo la Corte di Firenze basato la propria decisione sul fatto che il c.t.u. ha accertato che l’edificio in questione costituisce un u-nico condominio di cui tutte le unità singole fanno parte, con uno "stravolgimento" della funzione del c.t.u., che non è quella di interpretare le norme di diritto, ma di offrire una valutazione puramente tecnica dei fatti.

4.1. – La censura non coglie nel segno.

La condivisione delle conclusioni dell’elaborato peritale non significa in alcun modo, contrariamente a quanto prospettato dalle ricorrenti, che vi sia stata una impropria devoluzione al consulente, da parte del giudice del merito, del compimento di interpretare il diritto. La Corte d’appello si è limitata a sottolineare la coincidenza della propria valutazione delle risultanze di causa con le indicazioni fornite dalla consulenza sulla base di indagini tecniche e di un congruo accertamento dello stato dei luoghi.

5. – Il quinto motivo – con cui si deduce l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, perchè la Corte non avrebbe esaminato l’esistenza di due autonomi condomini anche in relazione alla volontà unanime di tutte le parti in causa, manifestata con un comportamento conforme, reiterato e senza soluzione di continuità – è inammissibile. La sentenza impugnata ha dato ampiamente conto del proprio convincimento in ordine alla sussistenza della situazione di condominialità, laddove le critiche delle ricorrenti – che richiamano genericamente, e senza rispettare il canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, una volontà contraria manifestatasi per fatti concludenti, che tra l’altro costituisce un criterio irrilevante nel campo dei diritti reali – non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Spetta, infatti, solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la motivazione.

6. – Il sesto mezzo – con il quale si deduce l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativo alla nullità della c.t.u. – è inammissibile per le stesse ragioni già esposte retro, sub 2.1. 7. -Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e illogicità manifesta perchè, essendo gli appellanti risultati soccombenti su due dei tre motivi di appello, le spese avrebbero dovuto, data la parziale soccombenza, essere, almeno in parte , compensate.

7.1. – La censura è infondata, perchè in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; sicchè, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi.

8. – L’ottavo motivo – con cui si fa valere un errore materiale di calcolo nella liquidazione delle spese di giudizio – è inammissibile, perchè tale tipo di errore va corretto con la procedura di cui all’art. 287 c.p.c. e segg. e non è denunciabile davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito istituzionale si esaurisce nel controllo di mera legittimità delle decisioni di merito (Cass., Sez. 3^, 15 maggio 2009, n. 11333).

9. – Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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