Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-05-2011, n. 10750 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. A.C.A. chiedeva ed otteneva dal Pretore di Genova un d.i. per L. 10.165.123, oltre accessori per onorari e rimborsi spese per prestazioni professionali rese su incarico di O.A.C. in quattro diverse procedure. L’ingiunto proponeva opposizione eccependo l’incompetenza del Giudice adito, la prescrizione decennale , il puntuale pagamento e la prescrizione presuntiva. Il giudice rigettava l’opposizione, decisione confermata dalla Corte di appello di Genova, con sentenza 347/2005, che accoglieva l’appello incidentale in ordine alle spese di lite.

La Corte territoriale richiamava la giurisprudenza di legittimità sulla incompatibiltà logica tra prescrizione estintiva e presuntiva, quest’ultima incompatibile a sua volta con l’ammissione che il credito non sia estinto, interpretava diversamente rispetto a Tribunale la dichiarazione resa dall’ O., osservando che l’ammissione di rapporti amichevoli escludeva la necessità di richieste di pagamento scritte, che tuttavia, per presunzioni concordanti, doveva ritenersi avessero raggiunto il destinatario. Il pagamento con assegni poteva essere dimostrato con documenti. Le testi avevano confermato la spedizione di numerose lettere di sollecito. Ricorre O. con tre motivi, resiste, proponendo ricorso incidentale parzialmente condizionato A.C., cui resiste con controricorso O.. Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

Col primo motivo si lamentano violazione degli artt. 2734, 1335, 2943, 2946 e vizi di motivazione perchè il ricorrente, dopo aver negato di aver ricevuto le lettere dell’avv. A., ha dichiarato che la sua residenza era sempre stata in via (OMISSIS) anche se per qualche tempo aveva abitato in via (OMISSIS), dichiarazione mai contestata da controparte.

Col secondo motivo si deducono violazione degli artt. 2729, 1335, 2943, 2946 c.c. e vizi di motivazione per essere stata ritenuta provata la spedizione delle lettere di sollecito al recapito effettivo, ricorrendo inconsciamente all’inammissibile sistema della praesumptio de praesumpto.

Col terzo motivo si denunziano violazione degli artt. 2956 e 2959 c.c. e vizi di motivazione nella parte in cui si ritiene contraddittoria ed inammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva.

Col ricorso incidentale si denunzia:

1) violazione dell’art. 112 c.p.c. ovvero omessa motivazione perchè, rispetto alla affermazione dell’ O. che le pratiche si erano tutte definite da oltre un decennio, si era dimostrato il contrario;

2) vizi di motivazione in ordine alla prova dell’invio di tutte le lettere di sollecito;

3)- non condizionato – violazione dell’art. 92 c.p.c., in ordine alla parziale compensazione delle spese.

E’ preliminare all’esame delle censure la considerazione che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).

Pertanto, i vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.

Per costante insegnamento di questa Corte, invero, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso mentre la contestuale deduzione di vizi di motivazione e di violazione di legge contrasta con la necessaria specificità del motivo (Cass. 25. 11.2008 n. 28066).

Ciò premesso, la prima censura , peraltro non autosufficiente non riportando integralmente il contenuto dell’interrogatorio dell’esponente, non è decisiva in ordine alla asserita non contestazione della dichiarazione sulla residenza, posto che la ratio decidendi della sentenza si basa su altre circostanze come la non necessità dei solleciti, pur provati, in presenza di rapporti amichevoli non contestati e la deduzione che gli asseriti pagamenti dovevano essere provati.

In particolare alle pagine undici e dodici la sentenza deduce che l’invio dei solleciti era stato confermato dalle due impiegate dello studio e la ricezione ammessa dall’ O.C., che aveva dichiarato di avere ricevuto in consegna personale le parcelle e la documentazione, donde la prova di atti interruttivi.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il secondo motivo, attesa anche la sovrabbondante motivazione della sentenza, che ha corretto parzialmente quella di primo grado e richiamato il regime delle presunzioni e l’interrogatorio dell’ O. il quale aveva dichiarato che l’Avv. C. "non aveva mai avuto bisogno di inviare lettere o solleciti di pagamento" in virtù di un rapporto di amichevole frequentazione.

Sul terzo motivo il ricorrente è carente di interesse posto che la sentenza, rilevato che l’eccezione di prescrizione presuntiva era stata sollevata in via di stretto subordine, ha considerato solo l’eccezione principale (pagina nove).

Donde il rigetto del ricorso, l’assorbimento dell’incidentale condizionato ed il rigetto dell’incidentale non condizionato, posto che la sentenza ha posto a carico dell’appellante principale le spese di secondo grado, ferma la parziale compensazione disposta dal primo Giudice.

L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato e rigetta l’incidentale non condizionato.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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