Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-05-2011, n. 10740 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 473 del 16 febbraio 2006, che ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno tra Autostrade per l’Italia s.p.a. e C.M., a decorrere dal 16 giugno 1992.

La Corte d’appello di Milano, in primo luogo, precisa che le scritture sottoscritte dalla C. alla conclusione dei singoli rapporti a termine costituiscono classiche quietanze a saldo, come tali non soggette al disposto dell’art. 2113 cod. civ..

La Corte, inoltre, considera pacifico che il primo contratto a termine stipulato tra le parti non corrisponde all’ipotesi prevista dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. b), ma, per effetto della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, alla fattispecie prevista dalla contrattazione collettiva, secondo la quale l’assunzione a termine è consentita per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie", nei periodi da giugno a settembre nonchè in dicembre, senza obbligo di indicazione nel contratto del nominativo del dipendente sostituito.

Conseguentemente, poichè la norma contrattuale si esprime in termini di "necessità", ad avviso della Corte d’appello, tale elemento – che riguarda il periodo da giugno a settembre nonchè il mese di dicembre – deve essere preso in considerazione da quando il singolo contratto a termine è stato stipulato: altrimenti l’apposizione del termine potrebbe non essere "necessaria".

Nella specie, tale elemento non è stato provato dal datore di lavoro in quanto le allegazioni e deduzioni a prova da questi articolate fanno riferimento all’intero mese di giugno, anzichè partire dal 15 giugno (data di inizio del contratto in oggetto), e quindi non consentono di escludere che a decorrere da tale ultima data potessero esservi pochissimi lavoratori in ferie, a fronte di un numero ben più elevato di assunzioni a termine (tra cui quella della C.).

2. Il ricorso di Autostrade per l’Italia s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste con controricorso C. M..

Entrambe le parti hanno depositato anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 cod. civ..

Si contesta che la Corte d’appello abbia escluso che dalle dichiarazioni di rinuncia sottoscritte dalla lavoratrice al termine di ogni rapporto possa evincersi una volontà abdicativa dei diritti azionativi nell’attuale giudizio ed abbia, invece, ritenuto che si tratti semplicemente di quietanze liberatorie.

Viceversa, dalla lettura delle dichiarazioni stesse si desumerebbe che l’oggetto della rinuncia, ancorchè non specificamente indicato, non è circoscritto alle pretese retributive. ma è ampio e generale e comprende "qualsiasi causale" nei confronti della società datrice di lavoro, inoltre la volontà abdicativa di ogni pretesa derivante dai singoli contratti a termine sarebbe desumibile anche dal fatto che in ogni rinuncia sono indicate le date di inizio e fine del singolo rapporto cui si riferisce la rinuncia stessa.

3.- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, punto 3, c.c.n.l. del 4 aprile 1995.

Si contesta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che il primo dei contratti sottoscritti dalla C. (con decorrenza 16 giugno 1992) fosse disciplinato dall’art. 2, punto 3, del c.c.n.l. del 4 aprile 1995, le cui previsioni sarebbero state violate.

Si sostiene con la L. n. 56 del 1987, art. 23, è stata data, in materia di contratti a termine, una "delega in bianco" alla contrattazione collettiva, senza il vincolo della individuazione di ipotesi specifiche o, comunque, omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge.

Nella specie, con la richiamata norma contrattuale, le parti hanno concordato di prevedere la possibilità di assunzioni a termine, per quanto qui interessa, per fare fronte al fenomeno collettivo delle ferie e non per provvedere alla sostituzione di singoli lavoratori.

Conseguentemente, l’Azienda per dimostrare di aver rispettato la indicata clausola contrattuale deve solo fornire il numero complessivo di giornate lavorate da chi è stato assunto con contratto a termine per fare fronte al fenomeno delle ferie e il numero complessivo di giornate di ferie fruite dai lavoratori a tempo indeterminato, relativamente all’intero periodo per il quale è ammessa la stipulazione di contratti a tempo determinato e non con riguardo al solo periodo di vigenza dei singoli contratti di lavoro a tempo determinato.

4.- Con il terzo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dalla mancata valutazione delle istanze istruttorie e dei dati contenuti nella memoria difensiva di primo grado della società (integralmente riportate nell’atto di appello), nonchè dei documenti allegati al fascicolo di parte della società stessa (tabelloni-presenza e tabelle riepilogative).

Si sostiene che il richiamo operato, sul punto, dalla Corte d’appello alla inutilità ed inidoneità delle allegazioni e deduzioni a prova articolate dalla società in primo grado non sarebbe sufficiente a dare conto della ritenuta illegittimità del contratto a termine intercorso tra le parti in causa.

4.- Il secondo motivo – che, in ordine logico, deve essere esaminato per primo – è improcedibile.

Per consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. (v. per tutte:

Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20075; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358).

Nel caso di specie, invece, la ricorrente si è limitata ad allegare al ricorso soltanto un estratto (composto da due articoli) del contratto collettivo invocato e, in prossimità dell’udienza, ha depositato copia integrale del c.c.n.l. del settore del 15 luglio 2005 e, quindi, ha omesso di effettuare il prescritto deposito integrale del contratto collettivo del 4 aprile 1995 cui si riferisce il presente ricorso.

5.- Ne deriva l’improcedibilità dell’intero ricorso e la conseguente condanna della società Autostrade per l’Italia s.p.a. alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 27,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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