Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-02-2011) 11-03-2011, n. 9896 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l’inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 03/05/2010, la Corte di Appello di Torino confermava, in punto di responsabilità, la sentenza del 30/11/2006 con la quale il Tribunale di Alessandria aveva ritenuto S. F. colpevole del delitto di rapina aggravata ai danni di P. D..

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale preso in considerazione le testimonianze rese dai testi M., T. e quanto affermato da Don Se.Ca. nella lettera del 6/04/2004, nonchè le risultanze dell’accertamento dattiloscopico effettuato dalla Polizia Scientifica dalla quale era risultato che nessun frammento di impronta papillare era attribuibile al S.. Da qui, ad avviso del ricorrente il vizio di omessa motivazione in quanto la Corte aveva trascurato di prendere in esame elementi fondamentali del processo a favore di esso ricorrente.

3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

La Corte territoriale ha, innanzitutto, fondato la sua decisione, sull’esito positivo della ricognizione personale svolta dalla persona offesa P.D. che la Corte ha ritenuto attendibile con ampia motivazione svolta alla stregua di precisi elementi processuali. Non è vero che la Corte non abbia preso in esame gli elementi probatori indicati dal ricorrente. Al contrario:

– ha analizzato la lettera datata 6/4/2004 del sacerdote Don Se.

C., ed ha concluso che "il sacerdote esclude di essere a conoscenza diretta di circostanze scagionanti il S., sia pure apprese in sede di confessione";

– ha valutato le testimonianze di T.A. e di M.G., ma le ha ritenute irrilevanti;

– è vero che la Corte non ha parlato dell’esito dell’accertamento dattiloscopico, ma non aveva alcuna necessità di farlo essendo un accertamento di natura neutra in quanto il fatto che non furono rinvenute tracce di impronte dell’imputato non comporta l’automatica innocenza del medesimo.

La decisione della Corte, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non si presta alla censura dedotta atteso che la Corte territoriale ha avuto cura di vagliare tutti gli elementi probatori in atti e, all’esito di un’accurata valutazione dei medesimi, con ragionamento logico, congruo ed adeguato è pervenuta a ritenere la responsabilità dell’imputato.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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