Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-02-2011) 11-03-2011, n. 9895 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l’inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 5/11/2009, la Corte di Appello di Napoli, confermava la sentenza del 4/10/2007 con la quale il g.m. della sezione distaccata di Aversa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva ritenuto D.B.G. responsabile del delitto di truffa aggravata.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5 per avere il giudice di primo grado, omesso la notificazione al difensore di fiducia del rinvio della data di udienza dal 26/09/2007 al 4/10/2007 e proceduto, in tale ultima udienza, dopo aver nominato un difensore di ufficio, alla dichiarazione di contumacia, e pronunciato sentenza di condanna.

2. Improcedibilità del reato per tardività della querela.

3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

3.1. violazione dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5: la questione riproposta in questo grado di giudizio era già stata dedotta con un specifico motivo di appello che la Corte territoriale aveva però respinto con amplissima motivazione spiegando che, in realtà, la dichiarazione di contumacia era avvenuta non all’udienza del 4/10/2007 ma all’udienza del 21/03/2007, sicchè, i vari rinvii comunicati all’udienza non dovevano essere notificati nè al difensore nè all’imputato: in terminis SS.UU. 8285/2006 riv 232906.

In questa sede il ricorrente torna a ribadire la sua tesi senza spendere una sola parola avverso la motivazione della Corte territoriale. Di conseguenza, essendo la doglianza aspecifica, il motivo è inammissibile.

3.2. Improcedibilità del reato per tardività della querela: stessa sorte va riservata anche alla suddetta censura atteso che, a fronte della motivazione con la quale la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali la querela non poteva ritenersi tardiva, l’imputato, nulla ha dedotto se non ribadendo la sua tesi.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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