Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-02-2011) 11-03-2011, n. 10099 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Gip di Fermo ha disposto l’archiviazione della notizia di reato di calunnia a carico di S.P. e R.L., conformemente alla richiesta del P.m., non ritenendo di desumere dagli elementi acquisiti la consapevolezza della falsità dell’accusa di circonvenzione di incapace da loro mossa nei confronti di B., che aveva curato gli interessi del loro parente defunto.

Osserva il Gip nel provvedimento di archiviazione che si è giunti all’assoluzione del B. per insufficienza di prove, confermando gli elementi di fatto che avevano legittimato la denuncia.

Si rileva nel provvedimento che mentre B. non ha proposto querela nei confronti di R. e S., tale atto risulta proposto dalla moglie, avv. L., a carico della quale non si ravvisa alcuna affermazione costituente elemento di reato, poichè nell’inciso che la riguarda contenuto nella denuncia, si fa richiamo esclusivamente a cause intentate da B. con l’ausilio della moglie avv. L., inciso che non denota il suo coinvolgimento nell’attività illecita del marito, nè può integrare gli ipotizzati reati di ingiuria e diffamazione.

Avverso tale provvedimento propone ricorso L.P.R., con la quale si eccepisce il difetto di violazione di legge e conseguente nullità del provvedimento per omessa convocazione della parte offesa B. alla camera di consiglio disposta per la discussione della proposta di archiviazione, in violazione dell’art. 127 cod. proc. pen..

In argomento, dopo aver valutato che la motivazione del Gip è stata tutta incentrata nell’analisi del comportamento del B. si conclude per la sussistenza della nullità, per omessa convocazione della parte lesa, o in subordine, ove si ritenesse essa ricorrente parte lesa, omessa considerazione del tema della decisione, costituito dall’opposizione formulata in tale veste, del tutto ignorata dal decidente.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del principio di immutabilità del giudice, poichè il Gip che ha ritenuto di fissare la camera di consiglio, non provvedendo de plano, non è stato colui che ha tenuto l’udienza, malgrado il sindacato preliminare svolto dal Gip che aveva fissato la comparizione camerale presupponga una valutazione che impone il mantenimento dell’identità personale del giudicante, in ragione della portata generale della disposizione di cui all’art. 525 cod. proc. pen..

3. Con il terzo motivo si eccepisce nullità del provvedimento di archiviazione per omessa comunicazione del provvedimento al P.g. che ha prodotto preclusione dell’esercizio dei suoi poteri.

Si chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo si rileva che il diritto all’informazione è personale, sicchè l’eventualmente omessa comunicazione al B. della richiesta di archiviazione del P.m. non può essere eccepita da parte diversa; peraltro non risulta che nella denuncia fosse stata formulata richiesta di comunicazione del provvedimento di archiviazione da parte dell’interessato.

Del pari inammissibile è l’ulteriore motivo di ricorso, poichè pacificamente l’ambito dei rilievi prospettabili dall’opponente in questa fase attiene la regolarità della comunicazione, restando la valutazione degli argomenti offerti a fondamento della richiesta di punizione della parte privata estranea all’oggetto del presente giudizio.

2. Inammissibile è altresì l’eccezione relativa alla pretesa violazione del principio di immutabilità del giudice, che riguarda la fase del giudizio ed impone identità tra giudice dell’udienza e giudice della successiva deliberazione sulle questioni in essa trattate (Sez. 6, n. 670 del 02/02/1996, dep. 21/03/1996, imp. Tavella, Rv. 204256), non una fase del tutto preliminare, avente ad oggetto l’analisi di ammissibilità dell’opposizione e la conseguente decisione di fissare l’udienza camerale.

3. Anche in relazione al terzo motivo sussiste un difetto di legittimazione della ricorrente, in quanto la mancata comunicazione dell’atto al P.g., essendo dovuto per garantire l’esercizio del diritto pubblico di controllo, non può che essere eccepito dal titolare di tale controllo, sicchè anche rispetto a tale eccezione sussiste un difetto di legittimazione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione consegue, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, nonchè di una somma, quantificata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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