Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-02-2011) 11-03-2011, n. 10091 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di V.C.P. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Cassino – sezione di Sora – con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per estinzione del reato per prescrizione, e lamenta che sia stata pronunciata in quel provvedimento la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

In tal senso denuncia violazione dell’art. 541 cod. proc. pen. che prevede l’obbligo dell’imputato di pagamento delle spese in caso di condanna, e difetto di motivazione a riguardo, posto che nel provvedimento si fa riferimento al comma 2 della norma citata, dettata per diversa fattispecie, sollecitando l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per tardività dell’impugnazione, risultando proposto avverso un provvedimento emesso con motivazione contestuale letta in udienza, che doveva essere impugnato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione all’imputato contumace, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett a).

Nella specie risulta che la copia della sentenza, contenente la specifica attestazione dell’avvenuta pubblicazione in udienza mediante lettura, è stata notificata all’interessato il 18/10, mentre il ricorso risulta proposto con atto depositato il successivo 10/11.

Ne consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la dichiarazione di inammissibilità per tardività e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonchè di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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