Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 11-03-2011, n. 9890

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 febbraio 2010, la Corte d’Appello di Perugia, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da M.G., N.F., P. A., Pi.An., P.S. e T.S., dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.S. per essere i reati a lui ascritti estinti per morte dell’imputato e nei confronti degli altri imputati in ordine ai reati di cui ai capi A, C e D per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione;

riduceva la pena inflitta a P.A. e N.F. (tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche) a un anno sei mesi di reclusione e Euro 600,00 di multa e a M.G., Pi.An. e T.S. a due anni quattro mesi di reclusione e Euro 800,00 di multa, con sospensione della pena a P.A.; confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di ricettazione aggravata continuata (artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 648 c.p.) di sette patenti di guida provento di furto.

La Corte territoriale, rilevato che, dovendo trovare applicazione il novellato art. 157 c.p., erano maturati i termini di prescrizione per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere nonchè per il delitti di falso e truffa ascritti a titolo di concorso a tutti gli appellanti, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità in ordine al residuo delitto di ricettazione dei documenti provento di furti e poi falsificati ed usati per commettere le truffe, sulla scorta della testimonianza dell’Isp. S., che aveva coordinato le indagini.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati P.A., N.F. e M.G., a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: 1) P.A.: – Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la mancanza di elementi idonei a giungere ad una pronuncia ai sensi di cui all’art. 129 c.p.p. per i reati di cui ai capi A, C e D sulla base del solo fatto che ella era stata destinataria di una piccola parte della merce acquistata senza prendere in considerazione il rilievo difensivo con il quale si evidenziava che gli indirizzi di destinazione non corrispondevano a quello di residenza della donna.

Il suo ruolo di partecipe all’associazione non consente di ritenerla automaticamente concorrente nella consumazione dei reati fine, senza che peraltro sia stata spesa una sola parola per giustificare il convincimento della sua partecipazione all’associazione, sicchè doveva essere mandata assolta per non aver commesso i fatti; – manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nel capo che afferma la responsabilità della prevenuta per il delitto di ricettazione ed erronea applicazione della legge penale, perchè la semplicistica motivazione adottata si fonda sull’azzardato sillogismo per il quale la ricorrente faceva parte dell’associazione in quanto essa aveva base familiare e lei era una componente della famiglia; comunque dalla sola appartenenza all’associazione non può desumersi automaticamente il concorso in tutti i reati fine. Nel caso in esame non viene delineato neppure nei tratti essenziali quale sia stato il contributo materiale o morale causalmente rilevante, volontario e consapevole che sarebbe stato da lei prestato all’attuazione delle condotte di ricettazione.

2) N.F.: – manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene inapplicabile al reato di ricettazione l’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. in fattispecie nella quale il concorso nelle ricettazioni è desunta dalla sua appartenenza all’associazione criminale, appartenenza che però non è giustificata in motivazione; inoltre si tratta di ricettazione di moduli di patente di guida sicchè, state il loro scarso valore economico, ricorrevano i presupposti per ritenere il fatto di particolare tenuità; – mancanza di motivazione con riferimento all’esclusione dell’attenuante i cui all’art. 62 c.p. n. 4, perchè persona offesa risulta essere la pubblica amministrazione e il danno ala stessa prodotta non può essere che di particolare tenuità. 3) M.G.: – violazione dell’art. 597 c.p.p., commi 3 e 4 perchè, in assenza di appello del pubblico ministero si è inflitta, per i reati satellite di ricettazione, pena più grave rispetto a quella base fissata in primo grado per il delitto di cui all’art. 416 c.p., ritenuto più grave.

Con motivi aggiunti il difensore di N.F. ha denunciato erronea applicazione della legge penale per omessa declaratoria di estinzione del reato, la consumazione dei delitti di ricettazione dovendo essere collocata a data prossima a quella del delitti presupposti.
Motivi della decisione

1. Ricorso nell’interesse di P.A..

1.1. Il primo motivo di ricorso:

1.1.1. è infondato nella parte in cui afferma che unico elemento indiziante a carico della ricorrente sarebbe stato individuato nel fatto di essere stata formale destinataria di una piccola parte della merce acquistata con modalità truffaldine, senza peraltro dare risposta all’osservazione difensiva sulla non corrispondenza degli indirizzi di destinazione con quello di residenza della P.A., perchè la sentenza impugnata ha osservato anche che costei era presente quando il marito N.F., in numerose occasioni, effettuò le spedizioni. Quindi la ricorrente è stata ritenuta partecipe e concorrente perchè non solo destinataria ma anche mittente della merce provento della complessa attività truffaldina.

Questa parte della motivazione non è stata oggetto di critica e quindi resta come valido argomento a sostegno della decisione adottata per la parte in cui ha ritenuto di dover pronunciare sentenza di improcedibilità per estinzione dei reati sub A, C e D per prescrizione, anzichè di assoluzione nel merito.

Va comunque ribadito che: In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l’obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento, sicchè la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che qualora le risultanze processuali sono tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell’estraneità dell’imputato al fatto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex art. 530 c.p.p., comma 2 la quale equipara la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione.

(Cass. Sez. 6, 18.12.2003 n. 48527).

In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità. (Cass. Sez. 5, 20.10.2008 n. 39220).

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorso infatti estrapola dal contesto motivazionale un’unica frase, senza considerare che il concorso della ricorrente è dedotto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, dalla constatazione che i delitti di truffa erano posti in essere dai sodali servendosi di documenti di identificazione (patenti) compendio di furti e contraffatte. La circostanza, che la ricorrente sia stata non solo destinataria della merce compendio delle truffe ma anche mittente della stessa (assieme al marito, direttamente coinvolto in alcuni episodi di truffa), è stata posta in relazione alla sua consapevolezza delle modalità escogitate. Di qui la non manifesta illogicità della giustificazione del convincimento che ella sia stata concorrente anche nel delitto di ricettazione.

1.3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato.

2. Ricorso nell’interesse di N.F.:

2.1. Il primo motivo di ricorso:

2.1.1. è infondato perchè il concorso nel delitto di ricettazione continuata di moduli di patenti provenienti da furti non è desunto dalla sua appartenenza alla compagine criminale ma dalla circostanza che essi erano strumenti necessari per la consumazione dei delitti di truffa, tanto che una delle patenti di guida (formalmente intestata a tale B.L.) riportava la fotografia di N., per come risulta dal capo d’imputazione; inoltre la motivazione della sentenza da conto che numerose spedizioni della merce provento delle truffe venne spedita proprio dal ricorrente. Si tratta di passaggio motivazionale che non è criticato e quindi resta valido argomento giustificativo della decisione adottata;

2.1.2. E’ ancora infondato per la parte in cui denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., perchè la sentenza impugnata ha congruamente spiegato che il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità perchè la ricettazione ha riguardato una pluralità di moduli, impiegati per realizzare documenti di identità falsi impiegati per la consumazione di numerose truffe;

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perchè la questione non era stata oggetto di devoluzione con l’appello.

La circostanza che la sentenza si sia posta d’ufficio, a norma dell’art. 597 c.p.p., comma 5, la questione della ricorrenza dei presupposti per riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e che l’abbia esclusa "avuto riguardo agli ingenti danni patrimoniali provocati alle società finanziarie che erogavano i mutui al consumo", non legittima la parte che non l’aveva dedotta a proporre ricorso.

3. Il ricorso nell’interesse di M.G. è fondato.

La sentenza di 1^ grado effettivamente ha preso come pena base quella di due anni di reclusione e seicento euro di multa in relazione al delitto di cui all’art. 416 c.p. (capo A).

La Corte territoriale, per effetto del proscioglimento dal delitto individuato come più grave, ha legittimamente preso come pena base quella del delitto di ricettazione ma, non essendovi stata impugnazione del pubblico ministero, non poteva quantificare la pena se non in misura inferiore. Non poteva quindi tener conto dell’aumento di pena per l’aggravante contestata per i delitti di ricettazione ( art. 61 c.p., n. 2) perchè comportante aumento della pena base già stabilita dal primo giudice e quindi reformatio in peius. Per la pena detentiva non poteva certo individuare una quantificazione inferiore al minimo edittale di due anni. Ma per quella pecuniaria aveva il dovere di procedere a quantificazione inferiore a quella già fissata dal primo giudice (ancorchè in maniera erronea, ma non più sindacabile in assenza di impugnazione sul punto).

La sentenza deve essere annullata limitatamente alla quantificazione della pena base, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, per nuovo giudizio sul punto.

L’impugnazione, in quanto non fondata su motivi esclusivamente personali, si estende anche ai non ricorrenti sul punto N. F. e P.A..

4. Anche i rilievi mossi da N. (estensibili agli altri due ricorrenti) con i motivi aggiunti sono fondati. La sentenza di primo grado è stata pronunciata l’11 giugno 2007. Sono quindi applicabili le sopravvenute disposizioni in materia di prescrizione, in quanto più favorevoli. In particolare l’art. 158 c.p. è stato modificato nel senso che, ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione, non si deve più tenere conto della continuazione. Pertanto, considerate le rilevate sospensioni per i rinvii delle udienze su richiesta degli imputati per complessivi 141 giorni, la prescrizione è maturata per le ricettazioni delle patenti di guida nn. (OMISSIS), rispettivamente il 16.7.2007 e il 20.12.2003. La sentenza deve in conseguenza essere annullata senza rinvio per tale motivo e con rinvio alla Corte di appello di Firenze ai fini di nuova determinazione della pena da quantificare in aumento per effetto della ritenuta continuazione, posto che nè la sentenza impugnata nè quella di primo grado hanno proceduto all’individuazione degli aumenti di pena per ogni singolo episodio di ricettazione, fermo restando il giudicato parziale in punto di responsabilità.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente agli episodi di ricettazione relativi alle patenti di guida nn. (OMISSIS) perchè estinti per prescrizione; con rinvio in ordine alla determinazione della pena relativamente a M.G. e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti di N.F. e P.A. e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio anche in cardine all’aumento per la continuazione interna.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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