T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 09-03-2011, n. 2138 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre la dott.ssa B. per avversare la graduatoria per l’accesso alla scuola di specializzazione per le professioni non mediche, nei limiti di interesse (domanda di accesso alla scuola per neuropsicologia).

Espone di essersi classificata "idonea" al sesto posto (su cinque disponibili) con 66.5 di punteggio totale, dei quali 5 punti su 10 per la tesi di laurea; in relazione a tale punteggio lamenta il difetto di motivazione, in quanto non risulta quale criterio avrebbe consentito alla commissione di applicare un punteggio mediano, rispetto ai candidati collocatisi in posizione utile aventi tutti 10 punti per il medesimo titolo.

Si è costituita l’Università che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza nr. 3294/05 è stata respinta la domanda cautelare.

In sede di appello, l’ordinanza nr. 3294/05 è stata riformata e la domanda cautelare è stata accolta (Consiglio di Stato, VI, ord. nr. 4385/05).

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione; durante la discussione in pubblica udienza, il difensore della parte ricorrente ha comunicato che, in esito all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato nr. 4385/05, la ricorrente medesima è stata ammessa al corso.

Rimeditando criticamente l’orientamento cautelare del Tribunale, alla luce di quanto affermato nell’ordinanza d’appello, il ricorso è fondato e come tale va accolto.

Nella documentazione agli atti, risulta che i criteri che erano stati prefissati per la valutazione delle tesi di laurea sono del tutto generici, e dunque il giudizio della commissione sulla tesi della ricorrente (tesi sostenuta in neuropsicologia con votazione finale di laurea in 110/110 e lode) non corrisponde ad alcun criterio prefissato, né risulta altrimenti comprensibile, tanto che, condivisibilmente, è stato riscontrata in appello una "macroscopica sottovalutazione della tesi di laurea in sede di attribuzione del punteggio, in comparazione con la valutazione operata rispetto agli altri concorrenti".

Invero, nel verbale della commissione giudicatrice del 7.02.2005 (all.to 3 produzione Avvocatura) ove sono esposti i criteri di valutazione che la commissione si è prefissata, si legge solamente che "per ciò che riguarda la valutazione delle tesi di laurea la commissione stabilisce di assegnarlo (il punteggio) tenuto conto dell’attinenza al Corso di specializzazione dell’argomento trattato e della qualità dell’elaborato".

In questo senso, le difese dell’Avvocatura, secondo la quale rileverebbe ai fini della differenza di voto la natura sperimentale o meno della tesi, non hanno pregio, perchè di tale distinzione non si trova riferimento nel verbale. Peraltro, manca ogni indicazione inerente il meccanismo di ripartizione dei voti (disponibili in una scala da 0 a 10) in ordine alla qualità dell’elaborato che nella lettura del verbale richiamato, è, sostanzialmente, il criterio unico di graduazione del punteggio se si considera che il requisito dell’attinenza appare essere più un requisito di ammissibilità, alla luce delle previsioni del bando di concorso (che prevede l’assegnazione di punti fino a 10 per tesi di laurea se attinenti al corso) che non di valutazione intrinseca. In ogni caso, anche a voler ritenere entrambi i fattori concorrenti alla determinazione del punteggio, nella prospettazione fatta dalla commissione, manca a maggior ragione ogni indicatore discretivo della gradazione che consenta di attribuire al voto finale (5) un significato univoco del giudizio dato ed il tutto rende incomprensibile la ragione del punteggio effettivamente assegnato ad una tesi che ha a suo tempo ottenuto, ai fini del voto di laurea, un apprezzamento pieno.

Quest’ultima circostanza non può essere contraddetta dalle difese dell’Avvocatura, la quale sostiene che l’apprezzamento dato in sede di laurea ha diversa natura da quello della commissione di concorso, e dunque non necessariamente i due ambiti di valutazione coincidono, perché, sul piano logico, prima ancora che giuridico, è proprio quel "criterio" che quest’ultima si è dato, di valutazione in riferimento alla qualità dell’elaborato, che impone una apposita motivazione della differenza di apprezzamento, diversa dalla semplice espressione di un voto numerico.

Quindi, è ben vero che in questi casi il giudizio di una commissione di concorso può essere diverso da quello ottenuto dal candidato sul proprio elaborato in sede di laurea (specie se si considera che il primo è finalizzato ad una comparazione tra più concorrenti), ma la diversità deve necessariamente essere sorretta da un chiaro ed intellegibile schema di valutazione che ne renda trasparente e comprensibile l’apprezzamento, a fronte della precedente valutazione, sempre di qualità, che è immanente nel voto di laurea.

Il ricorso è dunque fondato e come tale va accolto; dall’accoglimento deriva l’annullamento degli atti impugnati nella parte di interesse, ma non v’è luogo a disporre la riedizione del procedimento, perché, attesa l’esigua differenza di punti tra la ricorrente e l’ultimo dei candidati idonei collocati in posizione utile per l’ammissione (Bianchi Filippo, avente votazione pari a 66,75, a fronte della votazione della ricorrente pari a 66,5) e considerato che la ricorrente è risultata comunque "idonea", si può disporre l’ammissione di quest’ultima in soprannumero, anche in considerazione della circostanza – esposta dal difensore e non contraddetta dalla difesa dell’Amministrazione – che è già stata inclusa nei frequentanti il corso, in forza dell’ordine cautelare.

Pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. "e" c.p.a. dispone, quale misura idonea ad assicurare l’attuazione del giudicato, l’ammissione della ricorrente al corso per cui è causa, in soprannumero.

Sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, disponendo le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato come statuito in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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