Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 11-03-2011, n. 9888 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 10/6/10 il Tribunale di Padova, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del detenuto M.M. intesa al riconoscimento come presofferto di una detenzione di anni uno di reclusione, già interamente scontata (alla data del 25/5/08, per sentenza 23/6/07 del Tribunale di Padova, irrevocabile il 26/3/08), in relazione alla pena, in espiazione, di anni uno e mesi 4 di reclusione (per sentenza 20/5/09 del Gup del Tribunale di Padova, irrevocabile l’11/3/10).

Il giudicante osservava come la precedente pena fosse stata per intero espiata per il titolo suo proprio e non fosse quindi computabile come presofferto in ordine alla pena successiva (questa, perciò, interamente da espiare).

Ricorreva per cassazione la difesa del condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: premesso che la sentenza 20/5/09 del Gup del Tribunale di Padova aveva ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati con essa giudicati e quelli della precedente sentenza 23/6/07 dello stesso Tribunale (22/6/07: tentato furto in un negozio e furto di un marsupio all’interno di un’autovettura; immediato utilizzo della carta di credito ivi contenuta), aumentando la pena per il reato base (il secondo dei due giudicati con la seconda pronuncia) di due mesi di reclusione (per il reato giudicato con la prima), osservava come il giudice dell’esecuzione avesse ignorato il vincolo tra i reati dichiarato dal secondo giudice di merito e la circostanza che perciò, a fronte della condanna di soli due mesi di reclusione (quelli in aumento sulla pena base della complessiva in espiazione), il M. ne avesse sofferti dodici.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni del ricorrente, chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento.

Il ricorso è fondato.

Versate in atti le sentenze in questione, il dedotto dal ricorrente risulta rispondente al vero. Ne consegue che, come correttamente rilevato dal PG, una frazione della pena in espiazione, pari a due mesi di reclusione, è stata sofferta dal condannato nell’originaria misura (anteriore alla rideterminazione della pena) di mesi dodici di reclusione (parte in cautela agli arresti domiciliari, dal 22/6/07 al 22/3/08, e parte, dall’11/4 al 25/5/08, in detenzione definitiva, detratti 45 giorni di liberazione anticipata). Erronea, dunque, la deduzione del giudicante circa l’autonomia delle due condanne e delle relative pene.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito, che si atterrà alle valutazioni di diritto sopra formulate.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Padova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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