Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 11-03-2011, n. 9887 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto deliberato in data 16 aprile 2010, depositato in cancelleria il 19 aprile 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di F. V. volta a ottenere la detenzione domiciliare ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis) ovvero il differimento della esecuzione della pena per motivi di salute ( art. 147 c.p.).

2. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione F.V. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

– erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); il giudice non ha tenuto conto che il ricorrente ha chiesto e ottenuto in data 30 dicembre 2009 (in epoca pertanto successiva alla precedente istanza, stante l’ingravescenza della proprie condizioni fisiche) una visita medica presso un medico legale che aveva diagnosticato una incompatibilità con il regime carcerario per la particolare gravità della malattia. Per di più il prefato aveva questa volta richiesto, diversamente dalla precedente istanza, non più l’affidamento al servizio sociale o la detenzione domiciliare, bensì la detenzione domiciliare ex L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter o in subordine il rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p., comma 1. b) decidendo "de plano" il Tribunale ha impedito che nel contraddittorio delle parti il ricorrente potesse far valere le proprie ragioni in particolare in relazione al contenuto della ultima relazione medica.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: il decreto impugnato va annullato senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1. – La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p. e il relativo modello procedimentale è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1 e art. 666 c.p.p., comma 2, la decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

3.2. – La giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. 1, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv. 220687; Cass., Sez. 1,13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. 1,30 ottobre 1996, n. 5642, rv. 206445).

3.3. – Tanto premesso, nella fattispecie è dato evincere che, nel caso in esame, il decreto di inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2 e dei principi di diritto testè indicati, atteso che il Tribunale non si è arrestato alla mera constatazione della non ricorrenza dei requisiti minimi di legge sopra riportati che impedivano la successiva delibazione di sostanza, bensì ha apprezzato il merito di causa assegnando una valutazione di fatto alle condizioni di salute del richiedente scrutinandola come invariata rispetto alla situazione pregressa pervenendo così, senza l’instaurazione di un contraddittorio con le parti processuali, ricorrente e pubblico ministero, a un concreto giudizio approfondito di non meritevolezza del beneficio richiesto, ancorchè espresso in modo incidentale sotto l’apparenza di un giudizio di ammissibilità. 4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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