Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 11-03-2011, n. 9886 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 26 marzo 2010, depositata in cancelleria il 27 marzo 2010, il Tribunale di Benevento, quale giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena con la sentenza 16 febbraio 2009 emessa dal Tribunale della stessa città nei confronti del ricorrente, rilevando che il prefato aveva già goduto del beneficio ex art. 163 c.p. sia con la sentenza del 20 luglio 1995, divenuta irrevocabile il 5 novembre 1995, sia con la sentenza di condanna del 10 febbraio 1997 divenuta irrevocabile in data 26 aprile 1997, posto altresì che quest’ultima decisione aveva riguardato un reato che, depenalizzato dopo la sentenza irrevocabile, era stato previsto nuovamente come illecito dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 13. 2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione R.D. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p. e art. 673 c.p.p., con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c); il giudice dell’esecuzione non avrebbe dovuto revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto applicata dal giudice della cognizione nell’esercizio del suo potere discrezionale di cui agli artt. 163 e 163 c.p. atteso peraltro che si era anche trattato di una decisione ex art. 444 c.p.p.. b) violazione e falsa applicazione dell’art. 186 C.d.S., con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); il giudice dell’esecuzione non ha tenuto contro che il reato di guida senza patente è stato depenalizzato, sicchè il giudice dell’esecuzione non avrebbe comunque potuto sindacare la qualificazione o l’accertamento del fatto così come operato dal giudice del merito.

Oltretutto la violazione contestata al R., prevista dall’art. 218 C.d.S., comma 6 (circolazione abusiva con veicolo durante il periodo si sospensione della patente è stata depenalizzata per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19 che è a tutt’oggi rosta un illecito amministrativo. E’ erronea pertanto la qualificazione operata dal giudice secondo cui la condotta ascritta al R. sarebbe ora inquadrarle nella diversa fattispecie della guida di autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ex art. 116 C.d.S., comma 13, che in ogni caso è pur sempre un illecito amministrativo.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1 – Giova in via preliminare osservare che il giudice dell’esecuzione ben può provvedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nelle ipotesi in cui si sia verificata una violazione di cui all’art. 164 c.p. atteso l’espresso divieto stabilito dalla legge di non poter applicare per più di due volte il beneficio in parola. La revoca non può invece intervenire su una motivazione espressa in termini di discrezionalità che è materia di esclusiva competenza del giudice di merito.

3.2 – Nella fattispecie non doveva pertanto pervenirsi alla disposta revoca posto che il giudice della cognizione aveva già deciso sul punto concludendo per la fruibilità da parte del R. del beneficio in questione rilevando che ne aveva goduto una sola volta per contravvenzione, mentre la condanna per delitto era a pena estinta per indulto, non essendovi altri precedenti peraltro ostativi. Non essendo stato impugnato tale punto della decisione dal Pubblico Ministero il giudice dell’esecuzione non poteva sindacare tale profilo trattandosi di una valutazione meramente discrezionale non più delibabile al di fuori del giudicato (Cass., Sez. 5, 17 novembre 1992, n. 1989, Guidetti, rv. 193205).

3.3 – Inoltre è appena il caso di rilevare che l’intervenuta abolitio criminis del reato di circolazione abusiva di veicolo durante il periodo di sospensione della patente, a prescindere dalla sua reintroduzione come illecito penale, ha comunque fatto venir meno l’esecuzione e gli effetti della condanna, tra cui è da annoverare quello di costituire un precedente ostativo ai fini applicativi della sospensione condizionale della pena (Cass., Sez. 5, 4 luglio 2005, n. 28714). La reintroduzione della illiceità della condotta vale per vero per i fatti che saranno commessi successivamente alla reintroduzione stessa ma non ha la capacità retroattiva di far rivivere effetti del tutto perenti.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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