T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 667

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’impugnato decreto il Professore V.C. è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1.11.2010, per effetto dell’abolizione del collocamento fuori ruolo dei docenti universitari di cui all’art. 2, comma 434, della L. 244/2007.

Avverso tale atto è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro; violazione dell’art 13 del Trattato dell’Unione europea; violazione dell’art 21 della Carta di Nizza; violazione dell’art 117 della Costituzione; illegittimità costituzionale, sotto vari profili, dell’art. 2 comma 434 della L. n. 244/2007, con particolare riguardo al principio della irretroattività della legge e degli atti amministrativi, al principio di uguaglianza, al diritto al lavoro.

Si è costituita l’Università, replicando con articolata memoria difensiva.

Rinviato l’esame dell’istanza cautelare, su richiesta dello stesso ricorrente, all’udienza pubblica del 26.1.2011 la difesa del ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla decisione.

Ciò posto, in disparte ogni altro profilo, al cospetto della rinuncia al ricorso dichiarata a verbale all’odierna udienza, benché priva dei requisiti formali, non resta al Collegio che dare atto che il ricorrente non ha più interesse alla decisione.

A norma dell’art. 84, comma 4, del Codice del processo amministrativo, infatti, il giudice può desumere dall’intervento di atti o fatti univoci dopo la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente pronuncia di rito a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c).

Per giurisprudenza pacifica, del resto, l’interesse alla decisione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia, e che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione del suo interesse ad agire (cfr., per tutte, Cons. Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3040).

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite, anche in ragione della novità delle questioni in contestazione, almeno alla data della proposizione del ricorso, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 236/2009.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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