Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) R.F. ha proposto ricorso avverso la sentenza 9 giugno 2010 del Tribunale di Montepulciano che ha applicato nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) commesso in (OMISSIS).
Il ricorrente si duole, con il primo e secondo motivo, del fatto che – benchè il suo consenso all’applicazione della pena fosse stato subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena – il beneficio non sia stato poi concesso nel dispositivo della sentenza. Con il secondo motivo si deduce invece la mancanza di motivazione con riferimento alla durata della sospensione della patente di guida determinata in misura non prossima al minimo.
2) Il primo motivo del ricorso è fondato.
L’esame del verbale di udienza davanti al Tribunale di Montepulciano dimostra che il ricorrente aveva subordinato il consenso al patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudice, nella motivazione, ha affermato espressamente che il beneficio era concedibile all’imputato ma poi, nel redarre la contestuale motivazione, ha omesso, nel dispositivo, di far menzione del beneficio.
3) Accertata l’esistenza del vizio si pone il problema della soluzione da adottare perchè, se ci si trovasse in presenza della sola omessa considerazione del fatto che l’imputato aveva subordinato il consenso alla concessione del beneficio, la sentenza dovrebbe essere annullata senza rinvio perchè la violazione accertata inficerebbe la validità del patto.
Il caso in esame è diverso perchè, nella motivazione della sentenza di applicazione della pena, si da conto che il consenso è stato subordinato alla concessione della sospensione, si precisa che il ricorrente è gravato da precedenti (non preclusivi della concessione del beneficio) e si formula una prognosi positiva facendo riferimento alla risalenza nel tempo dei precedenti e alla circostanza che l’imputato si è assoggettato ad un programma riabilitativo.
E’ quindi certo che il giudice intendesse concedere la sospensione condizionale all’imputato e che, per mera dimenticanza, ne abbia omesso la menzione nel dispositivo.
4) Se così è – e trattandosi di un caso nel quale è dubbia la possibilità di ricorrere all’istituto della correzione dell’errore materiale – ritiene il collegio che possa farsi ricorso alla previsione dell’art. 620 c.p.p., lett. 1) e che quindi la Corte possa dare i provvedimenti necessari. Nel nostro caso, infatti, il giudice di merito ha compiutamente esaminato se esistessero i presupposti per la concessione del beneficio ed e pervenuto alla soluzione positiva formulando anche il giudizio prognostico favorevole previsto dall’art. 164 c.p., comma 1.
Ne consegue che, non dovendosi esercitare alcun potere discrezionale, il giudice di legittimità può ovviare alla mancata indicazione, nel dispositivo, della sospensione condizionale della pena disponendo l’applicazione del beneficio in base alla norma indicata.
5) Infondato è invece il secondo motivo di ricorso.
E’ pur vero che, sul punto della durata, la sentenza impugnata non motiva espressamente come era suo obbligo posto che la durata è stata fissata tra il minimo e il massimo ma una motivazione implicita può rinvenirsi nel fatto che, nella motivazione, siano stati menzionati i precedenti (tra i quali due specifici) che, pur non ritenuti ostativi alla concessione del beneficio richiesto, connotano di gravità quello cui si riferisce il presente processo.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti indicati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la omessa concessione della sospensione condizionale della pena nei dispositivo, sospensione che dispone. Rigetta nel resto il ricorso.
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