Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 11-03-2011, n. 9924 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) C.D. ha proposto ricorso avverso la sentenza 17 febbraio 2010 del Tribunale di Orvieto che ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza).

Il ricorrente si duole che sia stata disposta, con la sentenza di applicazione della pena, la confisca del veicolo (un’autovettura) alla cui guida si trovava l’imputato in un caso non consentito.

2) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

Com’è noto il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125 ha modificato il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186 e 187 (C.d.S.) con la previsione, per entrambi i reati (guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) della confisca del veicolo salvo che appartenga a terzi.

Questa modifica risulta, per la guida in stato di ebbrezza, dal testo del citato art. 4, comma 1, lett. b) e la confisca è espressamente prevista, dalle norme indicate, anche nel caso di adozione del rito di applicazione della pena.

La confisca del veicolo, nel caso di guida in stato di ebbrezza, è però prevista nel solo caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, lett. c).

3) Nel caso in esame il reato è stato commesso dall’imputato il (OMISSIS) e quindi successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 92, che già prevedeva la confisca ed è entrato in vigore il 27 maggio 2008.

Non può però ritenersi realizzata la fattispecie tipica del reato prevista dalla ricordata lett. c) dell’art. 186 perchè solo una delle due prove etilometriche aveva avuto un risultato superiore a 1,5 grammi per litro (i due risultati, a quanto risulta dal capo d’imputazione, sono pari a 1,51 e 1,41). Per il principio del favor rei va preso in considerazione l’esito più favorevole che rientra nella fascia b).

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca del veicolo.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del veicolo; statuizione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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