Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 11-03-2011, n. 10129 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con sentenza emessa il 03/05/010, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di D.L. – imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5 bis e ter; art. 61 c.p., n. 11 bis (come contestati in atti) – la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, con confisca della somma di Euro 40,00 in sequestro.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione sia alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., che alla confisca della somma in sequestro.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 08/10/010, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma in sequestro.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Il Tribunale di Ascoli Piceno/San Benedetto del Tronto – tenuto conto della peculiare natura processuale della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – ha congruamente motivato sia quanto alla non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. per l’assoluzione dell’imputato, sia quanto alla congruità della pena applicata.

Le censure dedotte nel ricorso sul punto in esame sono del tutto generiche, con conseguente inammissibilità delle stesse.

All’uopo si rileva – in relazione alla contestata aggravante ex art. 61 c.p., n. 11 bis – che la declaratoria di illegittimità costituzionale di detta aggravante (sentenza Corte Costituzionale n. 249/010) non ha rilevanza, nella fattispecie concreta, poichè l’aggravante de qua non è stata valutata ai fini della determinazione della pena applicata.

Va accolta, invece, la censura relativa alla confisca della somma di Euro 40,00 in ordine alla quale il Tribunale non ha espresso motivazione alcuna.

Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, in data 03/05/010, limitatamente alla confisca della somma di Euro 40,00; confisca che va eliminata.
P.Q.M.

LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma in sequestro, confisca che elimina. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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