T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 659

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 giugno 2009, SEA S.p.A., indiceva una procedura negoziata per l’affidamento "dei servizi di pulizia delle aerostazioni e fabbricati ausiliari (LIN e MXP) – servizio di movimentazione arredi e altro materiale (LIN e MXP) – disinfestazioni/derattizzazioni (LIN e MXP) – manutenzione verde interno (MXP) – pulizia aree esterne (LIN) – Aeroporti di Milano Linate e Malpensa", per la durata di due anni, prorogabili, per un importo a base d’asta di Euro 52.796.000,00, da aggiudicarsi al prezzo più basso;

che, all’esito della procedura concorsuale, con provvedimento n. 25744 datato 24 agosto 2009, SEA aggiudicava definitivamente il contratto in favore del RTI CNS che, in data 1 settembre 2009, dava inizio al servizio con successiva stipula del rogito il 4 novembre 2009;

che il Gruppo Samir, con ricorso iscritto al n. 2605/2009 RG, impugnava gli atti di gara, deducendo l’illegittimità della composizione della Commissione nelle sedute del 5, 11 e 13 agosto 2009, nonché delle operazioni di apertura e valutazione delle offerte integrative affidate al Responsabile del procedimento (in seguito RUP) e non alla Commissione di gara; la violazione del principio di pubblicità con riferimento alle operazioni di apertura delle offerte economiche e di quelle integrative; l’illegittimità dell’art. 5 della lettera di invito nella parte in cui prevedeva l’apertura della "Busta 2/Offerta economica in seduta riservata", nonché, della mancata rilevazione dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria in relazione ad alcune voci di costo (noli delle attrezzature con operatore, carburante per le piattaforme aeree semoventi; prodotti di pulizia e parcheggio per i dipendenti);

che la ricorrente, chiedeva, altresì, il ristoro del danno specificato nella perdita di chances connessa al depauperamento delle capacità tecniche ed economiche dell’impresa per effetto della mancata aggiudicazione della gara da quantificarsi nell’1,5% del prezzo, nonché, nel lucro cessante nella misura del 10% dell’offerta, ex art. 345 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;

che, con sentenza n. 1931/2010 di questo Tribunale, il ricorso è stato accolto per la ritenuta fondatezza dei primi due motivi con i quali il ricorrente aveva contestato la composizione della Commissione di gara, lamentando, in particolare, la mancata partecipazione di tutti i membri della Commissione ad ogni fase della procedura valutativa;

che con la medesima sentenza è stata, altresì, respinta la richiesta risarcitoria sul rilievo che la censura accolta, incidendo sull’intero processo valutativo, non consentiva di riconoscere provata la pretesa di aggiudicazione in capo al ricorrente Samir;

che detta sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato senza istanza di sospensione, con ricorso iscritto al n. 6608/2010 R.G. non ancora iscritto a ruolo;

che, con atto del 29 luglio 2010, il Gruppo Samir diffidava SEA a dare esecuzione alla suddetta sentenza, indicendo una nuova gara;

che, con ricorso iscritto al n. 1996/2010 RG, SEA, ha chiesto al Tribunale opportuni chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza n. 1931/2010 ex art. 112, comma 5 del cod. proc. amm.;

che, il Gruppo SAMIR, con ricorso iscritto al n. 2197/2010 RG ha domandato che sia data esecuzione alla sentenza n. 1931/2010 e, segnatamente, sia indetta la riedizione della procedura concorsuale con contestuale domanda di risarcimento del danno ex art. 112, comma 4, del cod. proc. Amm., riferito alla perdita di chances quantificata nella misura del 1,5% del prezzo offerto in gara;

che l’aggiudicataria ATI CNS oppone al riguardo che, non essendo stata richiesta la declaratoria di inefficacia del contratto, il Gruppo Samir potrebbe vantare la pretesa di essere risarcito unicamente qualora risultasse virtualmente aggiudicatario a seguito della rinnovazione delle operazioni valutative da parte di una Commissione integralmente rinnovata nella sua composizione;

Considerato:

che il Gruppo Samir, con il ricorso originariamente proposto (n. 2605/2009 R.G.), pur avendolo redatto e notificato dopo la sottoscrizione del contratto, ha in effetti palesemente optato per la sola domanda di annullamento degli atti di gara senza nulla chiedere in ordine alla sorte del contratto medio tempore sottoscritto;

che l’annullamento degli atti di gara comporta, in capo alla Stazione appaltante, l’obbligo di riedizione della procedura, emendandola del vizio rilevato ma fa, in ogni caso, salve le sue determinazioni in ordine alla necessità di dover procedere all’acquisizione del servizio;

che, nel caso di specie, alcuna esigenza in tal senso si configura,allo stato, stante la vigenza di un contratto, non inciso per scelta di Samir, in virtù del quale SEA consegue le prestazioni sottese all gara già espletata;

che, quanto alla domanda risarcitoria la riedizione della procedura,dovrebbe essere disposta soltanto sul presupposto, allo stato insussistente, che la ridetta sentenza del Tribunale sia confermata da parte del Consiglio di Stato;

che, valutate le suesposte circostanze, da una parte non vi è allo stato alcuna ragione per ordinare alla resistente di dari corso alla rinnovazione della gara ai soli fini virtuali di accertare se la domanda di risarcimento possa essere accolta;

che:in conclusione i ricorsi n. 1996/2010 RG e n. 2197/2010 RG debbono essere riuniti;

che in difetto dei presupposti per imporre a SEA l’indizione di una gara il ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 2197/2010 deve essere respinto con spese a carico della ricorrente;

che non ricorrono ragioni per definire la domanda di risarcimento del danno per la quale, allo stato, non si configurano elementi certi e che, potrà, se del caso essere riproposta dopo l’eventuale pronuncia di conferma della sentenza della Sezione da parte del Consiglio di Stato;

che la domanda proposta con il ricorso n. 1996/2010 diviene, pertanto,improcedibile.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:

– riunisce i ricorsi n. 1996/2010 e n. 2197/2010;

– respinge il ricorso n. 2197/2010;

– dichiara improcedibile il ricorso n. 1996/2010;

– condanna il ricorrente Gruppo Samir al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A. e al contributo unificato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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