Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-05-2011, n. 10819 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Catanzaro era stata accolta la domanda proposta da M.R. intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli l’8.7.2002 per soppressione del posto di lavoro ed era stata disposta la reintegrazione del predetto nel posto di lavoro, con condanna della società editrice T & P a r.l. al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni omesse fino alla reintegrazione, detratte le somme percepite quale indennità di disoccupazione.

Con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, su gravame proposto da entrambe le parti, veniva accolto l’appello della società e, in riforma dell’impugnata decisione, rigettata la domanda del M..

Propone ricorso per cassazione il M., affidando l’impugnazione a due motivi. Resiste la società con controricorso.
Motivi della decisione

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorrente, M.R., con atto ritualmente notificato, alla società T & P Editori a r.l., sottoscritto anche dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto e che la società ha proceduto all’accettazione di tale rinunzia – con sottoscrizione dell’atto da parte del legale rappresentante ed anche da parte del proprio difensore.

In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione dei giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia e della conseguente accettazione, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.. Le spese del giudizio devono essere compensate, attesa l’adesione della controparte alla rinunzia e la espressa previsione della relativa compensazione anche nell’atto di accettazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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