Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 11-03-2011, n. 10127 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Asti, con ordinanza emessa il 17/03/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di T. M. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto il 24/02/010 dal Gip del Tribunale di Asti, avente per oggetto l’immobile ubicato nel Comune di (OMISSIS), come individuato in atti – accoglieva il gravame, annullando il citato sequestro preventivo.

Il PM presso il Tribunale di Asti proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il PM ricorrente esponeva che la decisione impugnata era errata in diritto quanto alla non sussistenza del fumus commissi delicti ed al periculum in mora.

Trattasi di manufatto non ultimato realizzato in virtù di un permesso di costruire illegittimo, perchè in violazione degli strumenti urbanistici vigenti nella zona de qua.

Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 25/01/011, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso del PM è fondato.

Il Gip del tribunale di Asti, con decreto emesso il 24/02/010, disponeva il sequestro preventivo dell’immobile sito in (OMISSIS), il tutto in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e nei confronti di C. P. (quale rappresentante legale della Mandragola srl, committente dei lavori) e T.M. (quale titolare dell’impresa esecutrice dei lavori).

T.M. proponeva istanza di riesame davanti al Tribunale di Asti, che, con ordinanza in data 17/03/010, accoglieva il gravame annullando il citato sequestro preventivo.

Il PM presso il Tribunale di Asti proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame si rileva che il Tribunale – quanto al fumus commissi delicti inerente al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) – ha ritenuto che era legittimo il permesso di costruire n. 04/06, in base al quale era stato realizzato l’immobile de quo (una villa unifamiliare).

In particolare il giudice del riesame ha affermato che la Delib.

Consiglio Comunale di Soglio, in data 12 luglio 2006 – adottata su istanza presentata da "La Mandragola srl" – era legittima perchè inerente ad una diversa localizzazione dei lotti di proprietà della citata srl; il tutto in conformità alla previsione normativa di cui al L.R. Piemonte n. 56 del 1977, art. 17, comma 8, lett. b) ed f).

Trattasi di motivazione errata in fatto ed in diritto.

Invero, allo stato degli atti, risulta evidente che – diversamente da quanto argomentato dal giudice del riesame – la Delib. Consiglio Comunale di Soglio, in data 12 luglio 2006 è stata adottata non perchè relativa alla diversa localizzazione dei lotti, ma perchè inerente ad asserita correzione di errori contenuti nella cartografia il tutto ai sensi della L.R. Piemonte n. 56 del 1977, art. 17, comma 8, lett. a).

Trattasi, comunque, di Delib. illegittima perchè la richiesta della srl Mandragola tendeva ad una variante sostanziale del Piano Regolatore Generale; variante che non poteva essere adottata nelle forme di cui alla L.R. Piemonte n. 56 del 1977, art. 17, comma 8, lett. a), previste per la correzione di errori materiali.

Quanto al periculum in mora, si rileva che il Tribunale ha argomentato in modo generico e non pertinente alla fattispecie. Al riguardo si evidenzia che l’aggravio del carico urbanistico va valutato in concreto in relazione alla eventuale ed illegittima modifica del Piano regolatore Generale, conseguente alla realizzazione del manufatto de quo.

Va annullata, pertanto, l’ordinanza in data 17/03/010 del Tribunale di Asti con rinvio a detto ufficio per un nuovo esame.
P.Q.M.

LA CORTE Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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