T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che, con nota del 21 dicembre 2010, il Comune di Milano ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

che la predetta nota, depositata il 18 gennaio 2011, è stata sottoscritta anche dal difensore della Regione per adesione alla richiesta di compensazione delle spese;

Ritenuto:

doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse;

doversi, altresì, compensare le spese, sull’accordo delle parti;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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