Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 11-03-2011, n. 10117

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 21/04/09, confermava la sentenza del Tribunale di Nola, in data 28/06/07, appellata da R.G. imputato, fra l’altro, del reato di cui all’art. 349 c.p. e condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1) che, essendovi stato mutamento della persona fisica del magistrato giudicante, non si era proceduto a rinnovazione del dibattimento, ex art. 525 c.p.p., comma 2. Il solo consenso prestato dalle parti alla utilizzabilità degli atti già svolti non costituiva ragione giuridica sufficiente per non procedere alla rinnovazione del dibattimento;

2) la decisione impugnata non era congruamente motivata sia quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sia quanto alla misura della pena che era eccessiva, non proporzionata all’entità dei fatti.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il PG della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/01/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che R.G. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva violato i sigilli apposti dalla P.G. il 14/02/96 sul fondo agricolo, sito (OMISSIS), adibita dal R. a discarica abusiva di rifiuti.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 349 c.p..

Per contro le censure dedotte nel sono generiche, perchè sostanzialmente ripetitive di quanto esposto in sede di appello, già valutato e respinto con idonea motivazione dalla Corte Territoriale.

Sono, altresì, infondate per le seguenti ragioni principali:

i. nel corso del giudizio di 1 grado, stante il mutamento della persona fisica del magistrato giudicante, è stato disposto nell’udienza del 28/06/07 – diversamente da quanto asserito dalla difesa del ricorrente – la rinnovazione del dibattimento, con utilizzabilità, su consenso delle parti, delle attività istruttorie già eseguite. ii. Le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio sono relative a valutazioni di merito, congruamente motivate, immuni da errori di diritto conformi ai parametri di cui agli artt. 133 e 62 bis c.p.p..

In particolare la Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative alla riduzione della pena, ossia la gravità dei fatti, la pericolosità sociale del R., desumibile dai suoi numerosi e specifici precedenti penali, con conseguente recidiva specifica e reiterata.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da R. G. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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